Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24066 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24066 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2427-2013 proposto da:
MAHMOOD KHALID MHMKLD72A01Z236Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso

,
.

dall’avvocato FERRARA SILVIOusta
i procura a margine del ricorso;
t ed’A.AAA-~ c2Sì Cs , P. 2-9 ( t ( t
– ricorrente LLT
nonché contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimato avverso la sentenza n. 4004/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 23/11/2012, depositata il 04/12/2012;

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2013
dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli, confermando la

internazionale proposta dal cittadino pakistano Mahmood Khalid.
Il richiedente aveva dichiarato, a sostegno della domanda proposta, di essere
stato addetto alla sicurezza aeroportuale di Islamabad; di essere stato
4k,
avvicinatovalcuni talebani armati che volevano estorcergli informazioni sulla
sicurezza dell’aeroporto a fini terroristici; di essere successivamente
intervenuto per sventare un attentato nel corso del quale un terrorista si era
fatto esplodere; di essersi fatto trasferire a Lahore; di essere stato vittima di
un attentato anche in questa località; di essere stato ricoverato in ospedale e
di essere fuggito dopo la dimissione dall’ospedale.
Tali dichiarazioni venivano ritenute dal giudice di secondo grado veritiere,
così come veniva riconosciuto che il Pakistan era uno stato nel quale i
talebani trovavano rifugio con la connivenza delle autorità pubbliche ma,
nello stesso tempo, i rischi paventati e le violenze subite venivano
esclusivamente riferite alla specifica attività lavorativa svolta dal richiedente
con la conseguenza che sarebbe stato sufficiente cambiare lavoro per poter
evitare futuri pericoli.
In conclusione la Corte d’Appello riteneva che la situazione denunciata dal
cittadino straniero fosse soltanto scaturita dalla tipologia di lavoro svolto e
non rientrasse in alcuna delle cause giustificative di una misura di protezione
internazionale od umanitaria.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino
straniero affidandosi a quattro motivi. La parte ricorrente ha anche
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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pronuncia del Tribunale, ha respinto la domanda di protezione

Nel primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.
3,7,14 del d.lgs n. 251 del 2007; degli ara. 8 ed 11 del d.lgs n. 25 del 2008,
così come modificato dal d.lgs n. 158 del 2009 nonché degli artt. 5, comma
sesto, e 19, comma primo, del d.lgs n. 286 del 1998, per non avere la Corte
d’Appello riconosciuto lo status di rifugiato al ricorrente nonostante la

verificato mediante il potere dovere d’integrazione istruttoria officiosa
previsto dalla legge se la situazione oggettiva del paese fosse coerente con la
dedotta natura meramente lavorativa delle persecuzioni e gravi atti di
violenza dallo stesso subite. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe
omesso di verificare se l’attività di sorveglianza aeroportuale svolta dal
cittadino pakistano fosse equiparabile, quanto meno in senso lato, ad attività
di pubblica sicurezza così da prefigurare un conflitto tra autorità statuali e
organizzazioni terroristiche.
Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione oltre che del sopraindicato
art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007 anche degli artt. 5,7, 14 nonché gli artt. 8 e 25
del d.lgs n. 25 del 2008. E’ stata, inoltre, censurata la sentenza impugnata
sotto il profilo del vizio di motivazione, risultando l’iter argomentativo della
Corte d’Appello contraddittorio in ordine all’esclusione del riconoscimento
delle ragioni di persecuzione e grave violenza subite dal cittadino pakistano
ed in particolare in ordine alla predicata cessazione delle violenze e
persecuzioni a carico del ricorrente una volta cambiato lavoro.
Anche in ordine ai requisiti per la protezione sussidiaria, la Corte d’Appello
ha omesso di verificare officiosamente se le dichiarazioni del ricorrente
potessero denunciare una situazione di violenza indiscriminata nel paese, in
quanto dominato dagli attentati terroristici e dalla debolezza quando non
connivenza delle autorità governative. L’inclusione della vicenda narrata in
un contesto esclusivamente lavorativo è avvenuta, secondo il ricorrente, in
dispregio della corretta ermeneusi delle norme che descrivono le condizioni
Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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valutazione di veridicità delle dichiarazioni da esso rese e senza aver

per il riconoscimento delle misure tipiche di protezione internazionale,
nonché omettendo il chiaro insegnamento della recente pronuncia della
Corte di Giustizia n.465/07 del 17/2/09. La Corte ha omesso di verificare il
grado di violenza di matrice terroristica presente in Pakistan. Tale omissione
deve ritenersi tanto più grave di fronte ai due attentati e al sequestro di

credibile in cui sono maturati.
Nel terzo motivo viene formulata analoga censura sotto il profilo
dell’omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento di una misura
di protezione umanitaria, tenuto conto della giurisprudenza della CEDU in
ordine alla violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti
umani.
Nel quarto motivo viene denunciata la grave carenza di motivazione ex art.
360 n. 5 cod. proc. civ. riscontrata nella sentenza impugnata in ordine alla
natura meramente apodittica della dedotta riconducibilità esclusivamente
all’ambito lavorativo dei fatti di persecuzione e violenza narrati dal
ricorrente escludendo ogni rilievo alla situazione generale del paese pur
esposta e ritenuta verosimile.
I primi due motivi, logicamente connessi ed affrontabili unitariamente sono
fondati.k
La sentenza impugnata parte da due affermazioni di cruciale rilievo, fondate
sulla corretta applicazione dell’art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007, relativo ai
criteri di valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino
straniero; e 10 del d.lgs.n. 25 del 2008, relativo alla preventiva esigenza di
conoscere ed acquisire le informazioni necessarie a comprendere il contesto
generale nel quale le predette dichiarazioni devono essere collocate.
In primo luogo la Corte ritiene del tutto verosimili le dichiarazioni del
ricorrente, alla luce dei parametri stabiliti nel citato art. 3. Pertanto, deve
ritenersi veritiero che il ricorrente sia stato reiteratamente minacciato anche
Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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persona subiti dal ricorrente, anche in considerazione del contesto ritenuto

di morte per non aver rivelato informazioni relative alla sicurezza
dell’aeroporto d’Islamabad, di aver in quell’aeroporto subito insieme ad altri
colleghi un attentato; di essere stato trasferito a richiesto all’aeroporto di
Lahore e di essere anche in questa sede stato vittima di un attentato nel
quale un kamikaze si era fatto esplodere. Peraltro prima dei due atti di

estorcergli informazioni relative alla sicurezza dell’aeroporto d’Islamabad.
In secondo luogo la Corte afferma che la situazione del Pakistan è
caratterizzata da una forte frequenza di terroristi talebani, rifugiatisi in
questo paese per la connivenza delle istituzioni politiche.
Pur partendo da queste due affermazioni convergenti verso il
riconoscimento di una situazione non solo oggettivamente indicativa di un
clima generalizzato di violenza non controllata dalle istituzioni ma anche
soggettivamente caratterizzata da una forte e reiterata esposizione al rischio
di subire violenze personali ed anche la morte da parte del richiedente, la
Corte d’Appello ha rigettato la domanda ritenendo la pur grave situazione
soggettiva del cittadino pakistano dovuta esclusivamente al lavoro svolto.
Pervenendo a tale conclusione la Corte, tuttavia, non ha fatto buon governo
delle norme che pure ha illustrato in modo esauriente nella prima parte della
motivazione relative alle condizioni di riconoscimento delle misure tipiche
di protezione internazionale ed in particolare l’art. 14 del d.lgs n. 251 del
2007 relativo alla protezione sussidiaria.
Ritiene questa Corte che le dichiarazioni del ricorrente e la situazione
oggettiva descritta nel provvedimento consentono di ritenere sussistente a
suo carico una situazione di “danno grave” consistente nel forte pericolo
per la propria vita ed incolumità fisica derivante da una situazione di
violenza sostanzialmente indiscriminata, determinata da un’organizzazione
terroristica, operante in modo incontrastato, non trovando adeguata
opposizione e contenimento da parte delle autorità statuali e locali che, anzi,
Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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violenza il ricorrente era stato sequestrato da tre persone armate al fme di

secondo quanto accertato nel provvedimento impugnato, sarebbero
conniventi o tolleranti al riguardo. Peraltro, gli episodi descritti hanno ad
oggetto non soltanto un pericolo futuro ma anche l’intervenuta
sottoposizione a violenze e minacce dovute alla mancata collaborazione del
ricorrente con la predetta organizzazione terroristica. Non è,

dall’attività lavorativa svolta. Deve, al riguardo, osservarsi, in primo luogo,
che le competenze del ricorrente non sono annullabili mediante il mero
cambiamento di occupazione ed, in secondo luogo, che non possono
ridursi a conflittualità lavorative le violenze e le minacce di un gruppo
terroristico tuttora operante e capillarmente diffuso nel Pakistan, dedito ad
attività quasi esclusivamente violente, in particolare dirette verso coloro che
non collaborano alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione.
In conclusione, pur dovendosi escludersi il riconoscimento dello status di
rifugiato politico, in quanto le violenze e le minacce rivolte al ricorrente non
sono state giustificate da motivazioni politiche religiose o razziali ma dalla
volontà di estorcere coercitivamente informazioni utili in ordine alla
sicurezza degli aeroporti, deve ritenersi che, sulla base della ricostruzione
soggettiva ed oggettiva dei fatti esposta nella sentenza impugnata, deve
essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 384 secondo comma, cod. proc. civ. al
ricorrente la misura della protezione sussidiaria, essendo la situazione di
grave danno alla persona evidenziata, maturata in una situazione di violenza
indiscriminata. Può procedersi alla decisione di merito, non risultando
necessari ulteriori accertamenti alla luce della completa ricostruzione fattuale
operata dalla Corte d’Appello di Napoli.
L’accoglimento dei primi due motivi determini l’assorbimento dei rimanenti.
Occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi di
giudizio. Essendo documentata la ammissione del ricorrente ad opera del
competente COA al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del
Ric. 2013 n. 02427 sez. M1 – ud. 23-04-2013

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conseguentemente, logico ritenere tale situazione esclusivamente derivante

d.P.R. 115 del 2002 la condanna della soccombente amministrazione viene
pronunziata in favore dell’Erario nella misura indicata in dispositivo, e
restando ovviamente irrilevante la dichiarazione di essere antistatario
formulata dal difensore nel ricorso prima della delibera
di ammissione al g.p. (Cass. 15189 del 2012).

La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
riconosce a Mahmood Khalid la protezione sussidiaria. Condanna la parte
intimata a pagare in favore dell’erario E 900 per compensi ed E 200 per
esborsi, quanto al procedimento davanti al Tribunale; E 1200 per compensi
ed E 200 per esborsi, quanto al procedimento davanti la Corte d’Appello; E
1600 per compensi ed E 200 per esborsi quanto al presente procedimento,
oltre ad accessori di legge dovuti per ogni grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2013

Il Presidente

P.Q.M.

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