Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24066 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21887-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA CARUSO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO

MOTTI BARSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VARVARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 3 maggio 2019, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione del Tribunale di Trapani del 7 ottobre 2014, di rigetto delle domande di nullità per difetto di forma del contratto di intermediazione finanziaria e deposito titoli, nonché degli ordini di acquisto, di restituzione delle somme e di risarcimento del danno;

– che la banca intimata resiste con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi censurano rispettivamente:

1) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, nonché degli artt. 2724,2725,2729,2735 e 2739 c.c., e cod. consumo, artt. 33, 34, e 36, per avere la corte territoriale errato nel ritenere provata la consegna del contratto all’investitore, quale ulteriore requisito formale previsto dalla legge, con conseguente declaratoria di nullità del contratto quadro;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, artt. 30 e 27, per non avere la corte territoriale ritenuto nullo il contratto, non adeguato alle prescrizioni del t.u. finanza dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina; nonché dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 1421 c.c., perché la corte del merito, anche d’ufficio, avrebbe dovuto dichiarare nullo il contratto, come è possibile in ogni stato e grado del giudizio;

– che il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto esso reputa nullo il contratto di intermediazione finanziaria, in quanto non consegnato al cliente: ma in tal modo” il ricorrente pretende di contrapporre la propria deduzione in fatto al concreto accertamento operato dalla sentenza impugnata, la quale ha rilevato come il cliente, nella documentazione in atti, abbia attestato per iscritto di avere al contrario ricevuto la copia di tale documento;

– che, quanto al profilo della pretesa assenza della sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito, la corte del merito ha rilevato come vi fosse, anzi, la sigla del funzionario bancario: al riguardo, va ricordato come la pronuncia delle Sezioni unite del 16 gennaio 2018, n. 898 (al pari di Cass. 23 gennaio 2018, n. 1653) abbia risolto il contrasto che si era creato all’interno sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto-quadro di investimento finanziario, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca, interpretando l’art. 23 t.u.f., il quale pone requisito formale in tutto analogo all’art. 117 t.u.b., per i contratti bancari;

– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;

– che, pertanto, il motivo va sul punto disatteso, essendosi la corte del merito perfettamente adeguata a tali principi;

– che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, non censurando la prima ratio decidendi al riguardo esposta dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto generica ed aspecifica la doglianza in questione, senza che il ricorrente nulla deduca al riguardo per contrastare tale pronuncia;

– che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 13.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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