Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24065 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.12/10/2017), n. 24065
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8884/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 13/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef-Iva-Irap-dell’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza d’appello per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, sotto il profilo del cd. contraddittorio preventivo;
2. con istanza del 25/05/2017 il controricorrente ha invocato la sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. la controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: essa è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (art. 11, comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. citato e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione la controversia non era stata ancora definita con pronuncia definitiva (art. 11, comma 3); non concerne le risorse e le somme indicate nelle lett. a) e b) dell’art. 11 citato, comma 4.
PQM
Sospende il giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017