Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24065 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21707-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

N. 32, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BERTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato JACOPO SOLURI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso

lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TRAPANESE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2418/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositato il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 24.6.2019, con il quale è stata respinta l’opposizione al passivo fallimentare della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione (dichiarata fallita nell’aprile 2016), con riguardo all’ammissione del credito di Euro 34.269,59, relativo ai compensi derivanti dalla carica di componente del collegio sindacale della società fallita;

– che il Tribunale, respingendo l’opposizione ex art. 98 L. Fall., per quanto ora rileva, ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento, formulata dalla curatela ai sensi dell’art. 1460 c.c., in quanto – premesso che il curatore è legittimato a sollevarla in presenza della violazione degli obblighi della carica sindacale – è provato l’inesatto adempimento dell’opponente agli obblighi di vigilanza sulla condotta dell’organo amministrativo, previsti dagli artt. 2403 e 2407 c.c.: invero, ha accertato che, perlomeno con riguardo al periodo anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo, il ricorrente ha omesso di porre rimedio alla redazione di bilanci non rispettosi delle norme che la regolano da parte dell’organo gestorio (quanto alla mancata rilevazione delle svalutazioni delle rimanenze nel bilancio al 31.12.2010, alla mancata svalutazione di crediti, dell’avviamento e di altre immobilizzazioni immateriali), imponendo all’organo gestorio l’iscrizione dello scioglimento della società nel registro delle imprese o la convocazione dell’assemblea senza indugio;

– che si difende con controricorso la procedura intimata;

– che il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2407 c.c., dell’art. 2426c.c., n. 9, e dell’art. 2427 c.c., perché il tribunale si è limitato a desumere dati dalla relazione del coadiutore del commissario giudiziale, senza però valutare tale documento nel suo complesso, mentre poi lo stesso decreto impugnato afferma che sino al 2010 il patrimonio era positivo; il giudice del merito avrebbe, invece, dovuto rendersi conto che la società aveva, anzi, sino al 2010 aumentato il fatturato ed i punti vendita, e che le rimanenze erano state correttamente iscritte in bilancio;

2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella ragione della riduzione dei valori di magazzino, dovuta non al minor valore dei beni, ma all’utilizzo degli stessi, con la vendita della merce, come emerge dalle proprie deduzioni in sede di opposizione al passivo;

3) violazione dell’art. 2697 c.c., della L. Fall., artt. 171,162,172 e 180, in quanto la società era stata ammessa a concordato preventivo con continuità, omologato e cessato solo a seguito della istanza di autofallimento, onde non è verosimile che, in sede di ammissione al concordato, il tribunale potesse non accorgersi della presunta falsa rappresentazione dei dati contabili, solo ipotizzata quindi dalla curatela;

– che i motivi – i quali possono essere congiuntamente trattati, in quanto affetti dal medesimo vizio – sono inammissibili;

– che, anzitutto, i motivi formulati non criticano l’applicabilità dell’art. 1460 c.c., alla vicenda in esame, reputata dal decreto impugnato, ma censurano il decisum del giudice del merito, con riguardo alla ritenuta esistenza di fatti concreti di inadempimento agli obblighi della carica da parte del sindaco;

– che, in punto di diritto, il tribunale ha esattamente seguito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in presenza dell’inadempimento della controparte, questi ha facoltà di provare invece di avere esattamente adempiuto (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584; Cass. 4 maggio 2018, n. 10749, non massimata);

– che si è anche chiarito come (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22785) neppure il professionista, cui sia stato negato a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all’art. 161 L. Fall., comma 3, può invocare, a fondamento del proprio credito, l’ammissione del debitore alla procedura concordataria, atteso che il decreto emesso dal tribunale ex art. 163 L. Fall., comma 1, non costituisce un apprezzamento dell’esattezza dell’adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all’esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale;

– che, dunque, il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione del principio che precede, dal momento che il fallimento ha dedotto un circostanziato inesatto adempimento (la tenuta irregolare delle scritture contabili, la non corretta redazione del bilancio, l’omissione di ogni attività di sollecito a rimediare, anche sottoponendo le irregolarità all’assemblea) ai compiti della carica;

– che, invece, in punto di fatto, i motivi contrappongono le proprie allegazioni agli accertamenti compiuti dal giudice del merito, sul presupposto che la curatela non avrebbe fornito la prova della pretesa negatività del patrimonio netto della società, insistendo il ricorrente sul fatto che, al contrario, la documentazione prodotta dall’opponente era idonea a dimostrare almeno sino al 2010 un patrimonio positivo;

– che, dunque, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame, formalmente prospettati, le argomentazioni che compendiano i motivi sono volte, in realtà, a sollecitare una nuova, autonoma, inammissibile valutazione della condotta posta in essere dall’odierno ricorrente, nell’assolvimento dei compiti di sindaco;

– che, al contrario, in applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, è esclusa la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: la novella, invero, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; onde la riformulazione della norma suddetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., sez. un, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017);

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in e 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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