Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24064 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24064 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15351-2012 proposto da:
PONE KENMOGNIE JULIENNE PNKJNN53A41Z306Y,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. GRANDE FLAVIO,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 38/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 6.4.2012, depositata il 15/05/2012;

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2013 dal Consigliere Relatoreb Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

k

Ric. 2012 n. 15351 sez. M1 – ud. 23-04-2013

-2-

ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto,
confermando la pronuncia di primo grado, la domanda di protezione
internazionale proposta Julienne Pone Kenmogmie, di nazionalità
camerunense, ritenendo insussistenti i requisiti sia per il riconoscimento
delle misure tipiche (rifugio e protezione sussidiaria) sia della misura atipica
della protezione umanitaria.
A sostegno della decisione la Corte ha affermato :
a) i fatti narrati, ed in particolare le dedotte sanzioni penali discriminatorie
o sproporzionate, conseguenti alla sentenza di plurimo omicidio, a
prescindere dalla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla cittadina
straniera e dalla documentazione medica prodotta, non risultano fondate
sulle ragioni che devono essere poste a base degli atti di persecuzione ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 8
del d.lgs n. 251 del 2007;
b) dal racconto della richiedente emerge che la persecuzione nei suoi
confronti si giustifica per l’opera di corruzione sui giudici perpetrata da un
parente a fini di eredità e denaro, con conseguente esclusione della
riconducibilità della fattispecie nell’alveo dell’art. 12 del d.lgs n. 251 del
2007;
c) non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura gradata della
protezione sussidiaria in quanto la cittadina straniera non ha provato di
essere stata condannata a morte ma al contrario dalla documentazione
prodotta è emerso che il reato omicidio in Camerun è punito con il carcere
a vita né è stata dimostrata la sottoposizione sistematica in carcere a
trattamenti disumani e degradanti;
d) non sussistono i presupposti per la richiesta al Questore del rilascio di
un permesso umanitario, alla luce delle considerazioni già svolte.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina
straniera affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso
l’Amministrazione pubblica. La ricorrente ha depositato memoria.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in ordine
al fatto decisivo e controverso consistente nella non sottoposizione
sistematica dei detenuti nelle carceri camerunensi a trattamenti disumani e
degradanti. Al riguardo, la Corte d’Appello ha affermato che il diverso
avviso della ricorrente si fonda su affermazioni generiche e che i
documenti prodotti “paiono” riferirsi ad eventi soltanto episodici. Secondo
il ricorrente la grave lacuna motivazionale della sentenza impugnata si
coglie proprio nell’avere, da un lato, formulato un giudizio ipotetico,
usando la forma verbale “pare” e dall’altro, nel non aver indicato in quale

Ric. 2012 n. 15351 sez. M1 – ud. 23-04-2013

-3-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

Ric. 2012 n. 15351 sez. M1 – ud. 23-04-2013

-4-

parte del documento utilizzato possa dedursi la natura occasionale ed
episodica delle violenze in carcere.
Nel secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 3 d.lgs n. 251 del 2007 e 8 d.lgs n. 25 del 2008 per non avere la Corte
d’Appello provveduto ad utilizzare i propri poteri istruttori officiosi al fine
di verificare la natura sistematica od episodica delle violenze in carcere, in
ordine alle quali la stessa pronuncia impugnata non manifesta certezza
avendo utilizzato la forma verbale “pare”. Secondo la parte ricorrente
avrebbe, in tale ipotesi, dovuto essere attivata la richiesta d’informazioni
agli organi indicati dal citato art. 8 (Commissione Nazionale per il diritto
d’Asilo e ACHNUR).
Nel terzo motivo, la medesima censura viene rivolta alla parte di sentenza
che non ritiene rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU la
pena detentiva perpetua da ritenersi invece contraria al senso di umanità.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.
35 comma 10 e 13 del d.lgs n. 25 del 2008 per non avere, la Corte
d’Appello, riconosciuto o quanto meno cercato di accertare se la sentenza
di condanna per omicidio plurimo a carico della cittadina straniera ne
dissimulava un’altra per stregoneria. Al riguardo, ha osservato la ricorrente
che la Corte sarebbe stata tenuta ad esercitare i propri poteri istruttori
officiosi, peraltro sollecitati dalle istanze istruttorie di parte, e ad assumere
informazioni dagli organi indicati nell’art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008 o a
richiederne ad antropologi studiosi del settore, puntualmente indicati. Le
predette istanze istruttorie erano tese a dimostrare che le accuse di
stregoneria costituivano un fenomeno sociale-culturale-religiosoantropologico diffuso nelle comunità locali; che le condanne a morte per
questa ragione, inflitte dai tribunali locali non avevano questa
giustificazione formale ma venivano dissimulate da reati comuni. Da tali
approfondimenti sarebbe potuto emergere che la ricorrente è stata
effettivamente condannata per stregoneria ovvero sulla base di un attività
persecutoria giustificata da ragioni di natura latu sensu religiosa.
In conclusione secondo la parte ricorrente non poteva essere respinta la
domanda di protezione internazionale perché non vi sono i motivi di cui
all’art. 8 del d.lgs n. 251 del 2007 e non essere accolte le istanze istruttorie
rivolte ad attestarne la presenza.
Nel quinto motivo viene dedotta la radicale carenza di motivazione in
ordine al rigetto della misura atipica della protezione umanitaria, nella quale
sarebbe potuta rientrare la dissimulata accusa di stregoneria qualora non
ritenuta riconducibile sotto il profilo della persecuzione religiosa
nell’ambito dei motivi di cui al citato art. 8.
I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto diretti
a contestare, sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 8 del d.lgs n.
25 del 2008 e del vizio di motivazione, il mancato approfondimento

Ric. 2012 n. 15351 sez. M1 – ud. 23-04-2013

-5-

istruttorio del rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o
degradanti nelle carceri del Camerun da parte di detenuti equiparabili alla
cittadina straniera.
Occorre, preventivamente precisare che la lacuna denunciata riguarda il
riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, potendo il grave
danno alla persona essere determinato ex art. 14 lettera b) d.lgs n. 251 del
2007, dalla sottoposizione da parte delle autorità pubbliche a trattamenti
inumani e degradanti in particolare con riferimento alle condizioni
carcerarie.
A tale riguardo deve osservarsi che la sentenza impugnata fonda la sua
valutazione negativa esclusivamente sull’esame di un documento fornito
dalla parte definendo generiche le affermazioni ivi contenute
(evidentemente riferibili a condizioni disumane o degradanti) ed
ipotizzando la natura episodica delle violazioni dei diritti umani ad opera
delle guardie carcerarie. Così operando la Corte è incorsa nella violazione
dell’art. 8, terzo comma, del d.lgs n. 25 del 2008, che impone agli organi
giurisdizionali (ed alla Commissione territoriale) di procedere
officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere
informazioni precise sulla condizione generale attuale del paese, con
riferimento ai fatti persecutori o di violenza o minaccia narrati. Questa
Corte, fin dalla pronuncia n. 27310 del 2008 delle Sezioni Unite ha
costantemente affermato la natura doverosa di tali approfondimenti
istruttori quando il quadro probatorio e di conoscenze in possesso del
giudice del merito conduca a formule dubitative o non univoche come
accaduto nel caso di specie. Si è in particolare precisato che il giudice è
tenuto (Cass.10202 del 2011; 16202 del 2012, 16221 del 2012) a svolgere
l’indagine officiosa sulla situazione generale del paese in correlazione alle
dichiarazioni del richiedente prima attraverso le fonti indicate dal citato art.
8 (Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, Ministero degli Esteri,
Achnur) integrando, ove necessario, anche con altre fonti e con contributi
di carattere culturale e scientifico le acquisizioni ottenute specie se
sollecitate dalla parte.
Nella specie, alla formulazione dubitativa della natura episodica dei
trattamenti disumani e degradanti sarebbe dovuta obbligatoriamente
seguire un’integrazione istruttoria rigorosa sulle condizioni carcerarie ed in
particolare sulle condizioni carcerarie femminili, previa verifica della
condizione di separazione o promiscuità di genere della collocazione dei
detenuti.
Anche i successivi due motivi possono essere affrontati congiuntamente in
quanto logicamente connessi. In essi il ricorrente lamenta l’omesso
approfondimento istruttorio su due aspetti cruciali al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per ciascuno delle tre misure di protezione
internazionale previste dal nostro sistema normativo.

Ric. 2012 n. 15351 sez. M1 – ud. 23-04-2013

-6-

In primo luogo si è ritenuta carente l’indagine relativa all’effettiva
inapplicabilità della pena di morte per accuse quale quella di stregoneria
considerata alla base della condanna della cittadina straniera. In secondo
luogo la medesima censura è stata rivolta alle modalità di applicazione della
pena della detenzione perpetua. In terzo luogo si è censurata la radicale
mancanza di approfondimento in ordine alla plausibilità della ricostruzione
dei fatti così come formulata dalla ricorrente con particolare riferimento
all’esistenza, frequenza e diffusione delle accuse di stregoneria, al fine di
liberarsi di persone scomode e alla dissimulazione di tali accuse in reati
comuni. A quest’ultimo fine la parte ricorrente aveva formulato istanze
istruttorie specificamente rivolte ad un approfondimento culturale ed
antropologico del fenomeno in Camerun.
I motivi sono fondati. Nella sentenza impugnata manca una motivata presa
di posizione sull’attendibilità dei fatti narrati dalla cittadina straniera,
affermandosene comunque la non riconducibilità nell’alveo dell’art. 8 del
d.lgs n. 251 del 2007 contenente l’indicazione dei motivi di persecuzione
giustificativi della misura del rifugio politico (razza, religione, nazionalità,
opinione politica, particolare gruppo sociale). I fatti narratiXsono ritenuti
riferibili a conflitti interfamiliari, senza alcun riferimento alla dedotta
dissimulazione dell’accusa di stregoneria. Così operando si è giunti alla
conclusione che i dedotti trattamenti sanzionatori discriminatori e
sproporzionati non sarebbero eziologicamente riconducibili a motivi
rientranti nell’ambito di applicazione delle misure di protezione
internazionale. Tale conclusione non è, tuttavia, condivisibile in quanto
fondata su una rilevante omissione. La natura familiare del conflitto
preesistente non esclude ma, al contrario, può costituire la spiegazione
logica della dedotta falsa accusa di stregoneria. La ricorrente non afferma di
essere stata condannata per aver operato pratiche di stregoneria ma perché
vittima di una falsa accusa di stregoneria motivata dalle ragioni ereditarie o
familiari, determinate dalla morte del marito. L’esame dei presupposti della
domanda di protezione internazionale non può, pertanto fondarsi sui
motivi che hanno determinato a formulare la dedotta falsa accusa ma deve
incentrarsi sulla plausibilità di tale falsa accusa, sulla verosimiglianza della
condanna per tale accusa, sulla riconducibilità dellk accusa o condanna per
stregoneria a motivazioni strictu o latu sensu religiose, e dunque meritevoli
di essere consideratt, nell’ambito della protezione internazionale. Su tale
specifico profilo, nonostante le istanze istruttorie e le sollecitazioni della
parte ricorrente ad approfondire anche l’aspetto culturale ed antropologico
del fenomeno, la sua diffusione, le conseguenze di tali accuse o condanne,
mascherate da reati comuni, la sentenza impugnata nulla ha verificato,
avendo ritenuto che gli atti persecutori fossero di mera natura
endofamiliare, così confondendo i motivi soggettivi che sempre secondo la

Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2013
Il presidente

prospettazione di parte ricorrente hanno determinato accusa e condanna,
con gli atti veri e propri che ne sono stati la conseguenza.
Infine merita accoglimento anche l’ultimo motivo, avendo la Corte del
tutto omesso d’indicare le ragioni per le quali, la non riconducibilità della
fattispecie nelle misure tipiche dovesse condurre ad escludere anche la
misura atipica e gradata del permesso umanitario, la quale presenta
caratteristiche diverse può fondarsi su condizioni di vulnerabilità differenti
da quelle delle misure tipiche.
In conclusione la sentenza deve essere cassata e la Corte d’Appello di
Bologna in diversa composizione è chiamata ad esercitare il proprio dovere
— potere istruttorio officioso, secondo il parametro normativo di cui all’art.
8 del d.lgs n. 25 del 2008, al fine di verificare :
a) ai fini del riconoscimento del rifugio politico : se esistano e quanto
siano diffuse le accuse e le condanne per stregoneria dissimulate da
reati comuni, inflitte da tribunali locali, per cause provenienti da
conflittualità di vario genere, anche attraverso approfondimenti di
carattere culturale od antropologico e se, alla luce degli accertamenti
svolti, tali atti possano essere riconducibili a forme di persecuzione
religiosa;
b) se la situazione anche se non riconducibile all’ipotesi sub a) possa
essere ritenuta meritevole della richiesta di un permesso umanitario;
c) Se le condizioni carcerarie di una detenuta condannata per i reati
ascritti alla ricorrente siano o no inumane o degradanti e se,
nonostante la formale inapplicabilità della pena di morte tale
trattamento non possa essere di fatto adottato nella specie.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del
presente procedimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA