Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24063 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23367/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/10/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 25/09/2013, depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 92/10/14, depositata il 19 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa F.A.C. dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Controlli di Pordenone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pordenone, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la Dott.ssa F. aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2005 sino al 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, medico pediatra convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che, negli anni per i quali è stato affermato il diritto al rimborso la professionista, ha impiegato alle proprie dipendenze part-time una sola dipendente, senza che risultasse contestato che le mansioni di quest’ultima consistevano nell’accoglienza dei pazienti dello studio, risultano, pertanto, in linea con il sopra richiamato principio di diritto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto l’intimata attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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