Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24063 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24063 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 5/2/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Basile Menotti, piazza del Popolo 18, c/o studio
dell’avv.to Pietro Frisani, che lo rappresenta e
difende come da procura speciale allegata al ricorso
(comunicazioni richieste al fax, 055/2741039 o
all’indirizzo

posta

di

elettronica

pietrofrisani@pec.ordineavvocatifirenze.it );

– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ao,o)

2013

Ministro pro

rappresentato

tempore,

e

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

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1

Data pubblicazione: 24/10/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale
condizionato-

EYs (A.1

avverso il decreto i6el1a Corte d’appello di Potenza
emesso il 14 giugno 2011 e depositato il 20 luglio
2011, R.G. n. 558/2010.

Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del
ricorso incidentale;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso in riassunzione del 18 ottobre 2010
Basile Menotti ha chiesto alla Corte di appello
di

Potenza

la

condanna

del

Ministero

dell’Economia e delle Finanze al risarcimento del
danno ex legge n.89/2001 subìto per la durata non
ragionevole del giudizio proposto davanti al
T.A.R. di Lecce con ricorso del l dicembre 1998 e
definito con sentenza del 21 gennaio 2008.
2. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso

per

diversità

delle

firme

di

autenticazione della sottoscrizione del
ricorrente nelle originarie procure e nel ricorso
in riassunzione.
3. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato

2

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’improponibilità della domanda ritenendo incerta
l’attribuibilità della procura al ricorso in
riassunzione.
4. Ricorre per cassazione Basile Menotti affidandosi
a due motivi di impugnazione con i quali deduce:
a) la violazione dell’art. 83 c.p.c. e successive
con

riferimento

alla materiale

congiunzione tra il ricorso ex art. 2 della legge
n. 89/2001 e le procure rilasciate su fogli
separati cuciti meccanicamente all’atto; b) la
contraddittorietà della motivazione quanto alla
riferibilità della procura al giudizio.
5. Si difende con controricorso il Ministero e
propone a sua volta ricorso incidentale
condizionato basato su tre motivi: a) violazione
e falsa applicazione dell’art. 2934 e segg. cod.
civ. nonché degli artt. 2964 e seguenti cod.
civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; b)
violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 e
segg. cod. civ. nonché degli artt. 2964 e
seguenti cod. civ., in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c.;

c)

nullità della sentenza per

violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il Ministero ritiene che
il

ricorso vada respinto comunque

“per

intervenuta prescrizione decennale dovendosi
considerare azionabile il diritto all’equa
riparazione anche nel corso del processo
presupposto e prima dell’entrata in vigore della

Alt-f

3

modifiche

legge Pinto, sin dal momento dell’inizio del
funzionamento della C.E.D.U. in data l agosto
1973”. Ritiene inoltre che la Corte di appello
abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta
dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
difformità tra le firme dell’avv. Frisani apposte

presso la Corte di appello di Lecce e quelle
apposte nell’atto di riassunzione.
Ritenuto che
6. Il ricorso incidentale è inammissibile perché
notificato oltre il termine di cui all’art. 370
c.p.c.
7. Quanto al ricorso principale si rileva invece che
l’evoluzione giurisprudenziale più recente ha
sostanzialmente

superato

l’indirizzo

interpretativo richiamato dalla Corte di appello
di Potenza ritenendo che il requisito posto
dall’art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo
novellato dalla legge n.

141/1997)

della

materiale congiunzione tra il foglio separato,
con il quale la procura è stata rilasciata, e
l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella
necessità di una cucitura meccanica, ma ha
riguardo a una serie di elementi che consentano
di conseguire una ragionevole certezza in ordine
alla provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e alla riferibilità della procura
stessa al giudizio di cui si tratta, con ciò

4

in relazione all’originario ricorso depositato

escludendo che, ai fini della validità della
procura, sia necessario il totale riempimento
dell’ultima pagina dell’atto cui la procura
accede così come che la procura sia redatta nelle
prime righe del foglio separato, non essendo
esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi

8. Accertata la validità delle procure rilasciate
dagli odierni ricorrenti ai fini della
proposizione del giudizio di equa riparazione, va
rilevato che la domanda appare, almeno in
ipotesi, fondata nel merito avendo il giudizio
presupposto oltrepassato la durata ragionevole di
tre anni, che la giurisprudenza di legittimità,
in armonia con quella della C.E.D.U., ritiene
propria di un giudizio di normale complessità.
9. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cessazione del decreto Impugnato e rinvio alla
Corte di appello di Potenza in diversa
composizione che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cessazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa il
decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di
appello di Potenza che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.

5

vuoti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

5 febbraio 2013.

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