Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24063 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E.S.T.I.M. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. prof. Preziosi Claudio, con studio in Salerno, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 12, n. 26/12/06

del 17 febbraio 2006, depositata il 23 giugno 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 19 ottobre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Claudio Preziosi per la società ricorrente e l’avv.

Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del Registro elevava il valore dichiarato relativo ad una cessione d’azienda effettuata dalla MPD s.r.l. alla società contribuente, in ragione della mancata valutazione nell’atto di cessione dell’avviamento dell’azienda ceduta.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo verificatasi la decadenza dell’azione accertatrice. La decisione era parzialmente riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riduceva il valore accertato. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione con tre motivi la società contribuente. Resiste con controricorso l’amministrazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la mancata applicazione nel procedimento del litisconsorzio necessario che sussisterebbe tra essa ricorrente e la società cedente, invocando il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1052 del 2007. Il motivo non è fondato, stante l’inapplicabilità del litisconsorzio necessario nelle controversie che coinvolgono debitori solidali, come è da considerare, in relazione all’imposta di registro cui deve esser soggetta una cessione d’azienda, il rapporto tra cedente e cessionario. La stessa sentenza che la ricorrente invoca a proprio favore chiarisce che:

L’inscindibilità – alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, e che costituisce caratteristica propria e tutta interna al processo tributario – emerge … a seguito del peculiare rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e contestazione del contribuente, allorchè la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato – sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in tal caso, il fatto che l’impugnazione concerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati impone – in ragione della ricordata inscindibilità – un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie costitutiva dell’obbligazione, il solo che possa effettivamente realizzare nella predetta situazione una giusta imposizione. Qualora, invece, colui che abbia proposto l’impugnazione abbia dedotto un profilo che sia proprio esclusivamente della sua posizione debitoria, è da escludere che si determini quella situazione di inscindibilità cui, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, consegue il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati, e potrà darsi solo una ipotesi di intervento volontario nel processo degli (eventuali) altri destinatari dell’atto impositivo, giusta il comma 3 della stessa norma processualtributaria. Ciò rende palese che la disposizione di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 14, comma 1 si muove in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all’obbligazione solidale, obbligazione la cui (eventuale) sussistenza non realizza un presupposto per l’applicazione della norma in questione. La fattispecie in esame ne costituisce prova evidente, in quanto l’inscindibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i diversi soggetti coinvolti dall’accertamento tributario non nasce dall’essere tali soggetti coobbligati solidali nel quadro di un rapporto obbligatorio, ma dal loro essere titolari di un diritto reale su (porzioni) di un bene il cui valore è stato determinato dall’Ufficio unitariamente (senza tener conto dell’avvenuta divisione), attribuendo alle quote dei condividenti un valore proporzionale mediante una mera operazione matematica, noncurante delle differenti realtà qualitative delle singole porzioni. La questione della solidarietà dell’obbligazione è, pertanto, estranea al giudizio de quo: la solidarietà, peraltro, più che determinare l’inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, sembra, porre problemi relativi al rapporto tra giudicati (ed eventualmente legittimare un intervento nel processo ai sensi del citato art. 14, comma 3). Con gli altri due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, la società ricorrente lamenta vizio di motivazione sotto un duplice profilo, il primo che concerne il criterio di valutazione dell’avviamento, il secondo che concerne la mancata considerazione che oggetto della cessione era stato solo un “ramo” e non l’intera azienda, mentre l’utile valutato ai fini della determinazione dell’avviamento avrebbe riguardato, secondo la ricorrente, l’intera azienda e no il “ramo” oggetto della cessione.

Le censure non sono fondate. Quanto alla seconda, si tratta di una questione nuova che viene sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non essendo illustrato, alla luce del dovuto rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, quando tale questione sia stata eccepita ed eventualmente dibattuta nel giudizio di merito.

Quanto alla prima, non sussiste alcuna contraddizione nella sentenza impugnata che spiega congruamente le ragioni per le quali l’utile lordo deve essere assunto, ai fini della determinazione dell’avviamento, come valore imponibile, individuando la propria essenziale ratio decidendi nella considerazione della illegittimità esclusivamente del moltiplicatore (di tale utile) utilizzato dall’ufficio in sede di accertamento. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presenta fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per onorari oltre oneri accessori come per legge e alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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