Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24063 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8769/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– rieorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 518/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef – Iva – Irap – dell’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza d’appello per violazione degli articoli: 1) L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2, 7, sotto il profilo del cd. contraddittorio preventivo; 2) L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 56, comma 5, nonchè art. 2697 c.c., con riguardo alla mancata esibizione dell’autorizzazione all’esame dei conti bancari; 3) in subordine, omesso esame di fatto decisivo, essendo stata in realtà prodotta detta autorizzazione;

2. con istanza del 25/05/2017 il controricorrente ha invocato la sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del d.l. citato e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione essa non è stata ancora definita con pronuncia definitiva (comma 3); non concerne le risorse e le somme di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell’articolo citato.

PQM

 

Sospende il giudizio e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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