Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24063 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19684-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CIRO GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

ENTE MORALE SUORE VITTIME ESPIATRICI GESU’ SACRAMENTATO ISTITUTO

BRANDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 15 novembre 2010, G.C. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, l’ente morale Suore Vittime Espiatrici Gesù Sacramentato “Istituto Brando” deducendo che, mentre si trovava presso il teatrino dell’Istituto Brando, aveva subito lesioni a causa del crollo di una vetrata, che aveva colpito alcuni bambini ai quali l’attore aveva prestato soccorso. Nell’occasione l’attrice era scivolata sui vetri. L’ente convenuto rimaneva contumace;

il Tribunale, con sentenza del 6 giugno 2014, rigettava la domanda. Avverso tale decisione G.C. proponeva appello, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente escluso l’applicabilità degli artt. 2048 e 2051 c.c. affermando che il nesso causale sarebbe stato interrotto da un evento eccezionale e imprevedibile, costituito dalla rottura di una porta a vetro, ad opera di due bambine che litigavano per i preparativi di una recita scolastica;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2019, rigettava l’appello rilevando che il nesso causale doveva essere escluso in presenza di un fattore esterno, fortuito e autonomo. Nel caso di specie, la res avrebbe assunto il ruolo di fattore eziologico dell’evento dannoso, a causa di un fatto estraneo, imprevedibile ed eccezionale, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo (la rottura del vetro era stata causata da una lite tra due bambine);

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.C. affidandosi a tre motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, con il secondo motivo di appello, era stata censurata la mancata valutazione del comportamento colposo tenuto dall’istituto convenuto, per non aver osservato la normativa che prescriveva, per gli istituti di iistruzione, di utilizzare materiali di sicurezza che escludano il rischio di ferimento nel caso in cui gli stessi vadano in frantumi. L’istituto avrebbe dovuto utilizzare per i vetri interni delle lastre stratificate di sicurezza che non determinano lo spargimento di frammenti. La questione era stata oggetto di una specifica censura nella quale il motivo di gravame era rubricato: “ulteriore elemento di responsabilità – comportamento colposo dell’agente violazione di legge. Applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c.”. Tale doglianza sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale. E ciò rileverebbe ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “se non addirittura, come insegna codesta suprema Corte, quello di cui alla stessa norma, n. 4, ai cui effetti si determina la nullità della decisione”. Anche a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sarebbero consentite le censure con le quali si deduce la totale mancanza della motivazione e ciò nel rispetto dell’art. 111 Cost.;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2048 c.c. e l’incongruità e l’incomprensibilità della motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. L’orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità, ai sensi della norma invocata, ritiene non sufficiente la prova di avere esercitato la vigilanza sugli alunni. Sotto tale profilo la decisione sarebbe censurabile per avere qualificato come evento imprevedibile la circostanza dell’episodio di vivacità delle bambine, che avrebbe provocato la distruzione della parete vetrata. Sotto altro profilo la Corte avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio. Non emergerebbe la prova dell’efficienza causale della condotta dei minori. Infatti, il testimone avrebbe riferito soltanto “del crollo di una vetrata che coinvolse alcuni bambini”, ma ciò non significherebbe che la rottura della vetrata sarebbe stata provocata dall’attività diretta delle bambine. Sotto tale profilo la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria;

con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione l’art. 2053 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte non avrebbe tenuto conto di tale disposizione, che riguarda la posizione del proprietario di un edificio tenuto a fornire la prova liberatoria della non riferibilità dell’evento ad un difetto di costruzione;

preliminarmente, rileva la Corte, che l’esposizione sommaria dei fatti di causa consente l’esame del primo motivo. La G., a pagina 1 e 2 del ricorso, riporta analiticamente il contenuto dei motivi di appello. In particolare, la ritenuta applicabilità degli artt. 2048 e 2051 c.c. e la contestazione alla ricostruzione (effettuata dal Tribunale) dell’episodio della rottura della porta a vetri ad opera di due bambine che litigavano tra loro, come “fatto estraneo del tutto eccezionale e perciò stesso imprevedibile”. A pagina 3 e 4 del ricorso, in particolare, si invoca la applicabilità dell’art. 2051 c.c. deducendo che il vetro mandato in frantumi non rispondeva alle norme sulla sicurezza dei luoghi pubblici, quali le scuole, poiché la normativa di settore imponeva di installare per gli ambienti interni, le lastre in vetro stratificate e di sicurezza, che non determinano lo spargimento di frammenti (decreto ministeriale n. 115 del 17 marzo 1995). Nel caso di specie tale dispositivo di sicurezza (vetro stratificato) non sarebbe stato utilizzato;

il primo motivo va correttamente inteso come censura di nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 riguardo alla mancata considerazione dei motivi di appello relativi all’omesso utilizzo, per le superfici vetrate dell’istituto, di materiali stratificati che avrebbero dovuto impedire lo spargimento di frammenti vetrosi;

la questione era stata oggetto di una specifica censura nella quale il motivo di gravame era rubricato: “ulteriore elemento di responsabilità – comportamento colposo dell’agente violazione di legge. Applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c.”. Tale doglianza non è stata presa in esame dalla Corte territoriale;

l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, in cui si contesta il profilo dell’imprevedibilità della condotta delle bambine litigiose;

il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di una censura nuova, non trattata dalla Corte d’Appello rispetto alla quale la ricorrente non deduce, allega o localizza (nel fascicolo di legittimità) di avere sottoposto al giudice di secondo grado tale motivo;

ne consegue che primo motivo deve essere accolto, il secondo è assorbito ed il terzo è inammissibile; la sentenza va cassata con rinvio, attesa la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, riguardo alla questione delle caratteristiche del vetro della porta-finestra andata in frantumi. Il giudice di rinvio provvederà a rivalutare il profilo della prevedibilità o meno della condotta delle bambine litigiose e della vivacità delle stesse, in considerazione, sia della circostanza che l’istituto avrebbe dovuto approntare un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze, sia delle caratteristiche del manufatto. La Corte territoriale dovrà anche valutare la rilevanza della condotta della danneggiata, intervenuta nell’immediatezza, nel presumibile tentativo di prestare soccorso ai minori, senza osservare particolari regole di cautela.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello dii Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA