Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24062 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Cassa Risparmio di Cento S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci

1, presso l’avv. Alessandri Alessandro che, unitamente all’avv.

Angelo Osnato, la rappresentata e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez.15, n. 47/15/06 del 17 maggio

2006, depositata il 7 giugno 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 19 ottobre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello

Stato e l’avv. Angelo Osnato per la banca contoricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ritenuta d’acconto non operate e non versate per l’anno 1995 su utili erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, la quale non aveva diritto secondo l’amministrazione alle agevolazioni di cui L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo applicabili le predette agevolazioni e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la Fondazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte controricorrente, in ragione del mancato deposito ex art. 369 c.p.c. di un primo ricorso notificato il 12 giugno 2007 e identico a quello notificato il 19 luglio 2007, sul quale oggi si discute.

L’eccezione è infondata sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione.

Peraltro, all’ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d’improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell’originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata (Cass. n. 12898 del 2010). Nel caso di specie il secondo ricorso è stato notificato nel termine breve decorrente dalla notifica del primo ricorso non depositato.

I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, propongono censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione fondamentale dibattuta in causa sulla possibilità che alle fondazioni bancarie siano riconosciute le agevolazioni di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Si tratta di questione sulla quale questa Corte si è già pronunciata con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, secondo cui: Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro,la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni¯ (Cass. S.U. n. 1576 del 2009). Poichè nel caso di specie il compito che il legislatore ha assegnato alla Fondazione non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata, nè risulta fornita la prova che l’attività svolta in concreto fosse sussumibile ai modelli legislativi invocati per beneficiare dell’agevolazione fiscale richiesta, il ricorso dell’amministrazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dell’ente. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA