Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24061 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 26/09/2019), n.24061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28135/2014 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrente –

contro

S.A., S.S. e V.V. quali

eredi di S.V. (deceduto), elettivamente domiciliati in

Roma, Via di Santa Costanza 27 presso lo studio dell’avvocato

Elisabetta Marini e rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca

Sasso e Ugo Verrillo, in forza di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti incidentali –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3522/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS

LUISA, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza non definitiva n. 5 del 5/1/2012 la Corte di appello di Napoli, dichiarata la proprietà pubblica del terreno sul quale S.V. nel 1951 aveva costruito abusivamente un fabbricato e ordinatone il rilascio, ha condannato l’Amministrazione a corrispondere l’indennità di cui all’art. 936 c.c. ai suoi eredi e ha condannato invece costoro a risarcire all’Amministrazione il danno per l’occupazione abusiva del suolo; tali importi sono stati successivamente determinati con la sentenza definitiva n. 3522 del 9/10/2013.

2. Entrambe le sentenze sono state impugnate in via principale dal Ministero dell’Economia e Finanze con il supporto di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2946 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè degli artrt.167 e 184 c.p.c., applicabili ratione temporis.

L’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione con riferimento alla pretesa all’indennità ex art. 936 c.c. avanzata dagli eredi S. era stata ritenuta tardiva nella sentenza non definitiva, perchè formulata in primo grado solo all’udienza del 28/1/2003, dopo la sentenza non definitiva del 19/2/2002 che aveva stabilito il diritto all’indennizzo.

Invece l’Amministrazione aveva proposto l’eccezione già all’udienza di precisazione conclusioni del 10/6/1976 dinanzi al Tribunale di Napoli (verbale di udienza, allegato 5.11, pag.1) e quindi tempestivamente secondo le regole dell’epoca e il diritto doveva ritenersi prescritto per il decorso di dieci anni dalla data dell’acquisto della proprietà dei materiali per incorporazione nel 1951.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 936,1224 e 1227 c.c., art. 1282 c.c., comma 3 e artt. 1284,2040 e 2041 c.c..

La censura si appunta avverso la sentenza definitiva con particolare riferimento alla misura degli interessi dovuti a controparte ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 2.

S.V. nel 1951 aveva costruito un fabbricato di quattro appartamenti con cortile pertinenziale su di una superficie di arenile di 750 m.q., a fronte di una originaria concessione per un chiosco per la vendita di bevande analcoliche su di un’area di 150 m.q..

La Corte di appello aveva disatteso le conclusioni del C.t.u. che aveva calcolato l’indennizzo ex art. 936 c.c. all’attualità, anzichè stimarlo al 1975 e quindi rivalutarne l’importo come gli era stato richiesto. Per questa ragione la Corte territoriale aveva deciso di utilizzare i dati forniti dall’Agenzia del Demanio, prevedendo però l’applicazione degli interessi al tasso legale dal 8/7/1975 sulla somma rivalutata, nonostante i dati in questione fossero già stati oggetto di rivalutazione all’attualità.

Non ricorrevano le ragioni per il risarcimento del danno da ritardo attraverso l’applicazione degli interessi come nel risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, trattandosi semplicemente di indennizzare al costruttore su terreno altrui il prezzo di manodopera e materiali impiegati per la costruzione ovvero l’aumento di valore del fondo.

E ciò a maggior ragione, trattandosi di una fattispecie di occupazione abusiva da parte del defunto S. di terreno demaniale.

Inoltre gli interessi erano stati fatti decorrere tutti dal 8/7/1975 nonostante che il piano soprelevato fosse stato costruito solo nel 1990.

D’altra parte, a tutto concedere, gli interessi avrebbero dovuto semmai essere applicati non già sulla somma rivalutata all’attualità, ma sulla somma progressivamente, anno per anno, rivalutata.

Quanto all’aumento di valore del fondo apportato dalla presenza del fabbricato, era stato considerato il valore attuale del cespite e non quello riferito all’epoca della incorporazione; anche in questo caso applicando gli interessi sull’intera somma e con unitaria decorrenza anche per la parte di fabbricato ultimata nel 1990.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. in riferimento alla determinazione dell’indennità di occupazione abusiva per il periodo 2002-2012.

Discostandosi dall’elaborato dell’Agenzia del Demanio e dalle richieste dell’Amministrazione la Corte di appello aveva tenuto conto solo dell’occupazione del terreno e non di quella del fabbricato, riducendo le somme richieste.

3. In via incidentale gli eredi S., S.A., S.S. e V.V., hanno impugnato la sola sentenza definitiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria diretta contro la sentenza non definitiva, sia perchè non correttamente individuata, sia per la mancata proposizione di rituale riserva di ricorso per cassazione, sia perchè comunque impugnata per cassazione da parte loro.

3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 936 c.c..

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima può essere chiesto solo in caso di richiesta di rimessione in pristino ed eliminazione dell’opera edificata; nel caso di scelta di ritenere il fabbricato da parte del proprietario del suolo che non ha contribuito alla costruzione il valore del risarcimento per illegittima occupazione rimane assorbito nel valore del fabbricato.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano incongruente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Le indennità indicate per il periodo 2000-2012 riportate alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata sommate portavano alla cifra di Euro 85.134,12, e non Euro 77.697,37; anche l’importo di Euro 98.466,95 relativo al periodo 1951-1999 era totalmente incomprensibile alla stregua dei valori riportati alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, la cui somma era di Euro 5.989,21.

Anche l’indennità calcolata dal 1951 al 1975 era inferiore a quella risultante dalla sommatoria dei due periodi in cui era stata scomposta.

3.3.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione di legge con riferimento all’art. 936 c.c., comma 2, e omessa e insufficiente motivazione circa la mancata considerazione delle risultanze della c.t.u..

Il C.t.u. aveva fornito convincenti spiegazioni alla scelta di stimare il valore dei costi di costruzione all’attualità e poi devalutarli, alla luce della difficoltà di disporre di dati attendibili dell’epoca; la stima del valore del terreno era stata basata su di un atto del 2004 che riguardava un terreno del tutto comparabile; il sistema di calcolo basato sulla sommatoria del valore del suolo e del costo di costruzione, criticato dalla Corte, era stato utilizzato anche nella sentenza impugnata; la critica alla decisione di basarsi sull’atto del 2004 era incomprensibile, tanto più che la Corte di appello aveva finito per attribuire al terreno un valore cinque volte superiore a quello valutato dal C.t.u..

La Corte aveva violato anche dell’art. 936, il comma 2 poichè, una volta scelta dal proprietario l’acquisizione dell’edificio l’incremento di valore non poteva che essere determinato tenendo conto della edificazione e della irreversibile trasformazione del suolo.

Mentre il primo criterio di cui all’art. 936, comma 2, impone di tener distinti valore del terreno in edificato e costi costruttivi, il secondo criterio postula una valutazione complessiva e attualizzata del valore del fondo.

4. Il Ministero ha notificato controricorso al ricorso incidentale.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo e il rigetto del terzo motivo del ricorso principale e accoglimento, per quanto di ragione del secondo, nonchè per il rigetto del ricorso incidentale.

In prossimità dell’adunanza del 17/10/2018 le parti hanno congiuntamente richiesto un differimento, essendo in corso avanzate trattative per la definizione transattiva della lite.

In data 4/7/2019 l’Avvocatura generale per il Ministero dell’Economia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riferendo di aver concluso il 3/7/2019 con la controparte un accordo di transazione per atto a rogito Notaio Ronza, repertorio 20053, raccolta 13828.

In data 8/7/2019 le parti controricorrenti hanno a loro volta rinunciato al ricorso incidentale, accettando l’avversaria rinuncia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, a spese compensate, in seguito alla rinuncia al ricorso principale depositata il 4/7/2019 da parte del Ministero dell’Economia e dell’accettazione e della rinuncia al ricorso incidentale depositata in data 8/7/2019 dalle parti controricorrenti, il tutto in riferimento all’intercorsa transazione a rogito Notaio R. del (OMISSIS), repertorio (OMISSIS), raccolta (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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