Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24061 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24061 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16105-2012 proposto da:
SOVIGEST SPA – Società Valorizzazioni Immobiliari e Gestioni in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

mcciarn

11, presso lo studio dell’avvocato ANGELONI

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
DIOTALLEVI ALESSAN.DRO;
– intimato avverso la sentenza n. 4802/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 21.10.2011, depositata il 15/11/2011;

Data pubblicazione: 23/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 16105 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

”La Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da Diotallevi
Alessandro contro la Sovigest spa, sul presupposto che l’atto d’appello fosse nullo a norma dell’art.
164 cpc, primo comma, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, in quanto
esso era stato notificato, anziché alla Sovigest spa, all’INPDAI, ovvero ad un ente che, durante il
termine per proporre impugnazione era stato soppresso, con successione in tutti i rapporti dell’INPS.
Osservava inoltre la corte territoriale che neanche la costituzione della parte legittimata, la Sovigest
spa, poteva avere efficacia sanante ex nunc della nullità dell’atto di appello, poiché questa si era
verificata oltre il termine annuale per proporre il gravame (computato anche il periodo di
sospensione feriale), dovendosi applicare il testo dell’art. 164 cpc previgente alla legge n. 353 del
1990 per essere la controversia già pendente alla data del 30 aprile 1995. Si ritenevano sussistenti
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio,
tenuto conto della natura della decisione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sovigest spa, affidandosi ad un unico
motivo, con il quale è stata censurata la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per non avere il giudice
adeguatamente motivato in ordine alla operata compensazione delle spese di lite. Ha sostenuto il
ricorrente che anche nella vigenza del vecchio testo dell’art. 92 cpc, precedente a quello introdotto
dalla 1. 263 del 2005, applicabile alla causa in esame, il giudice era tenuto a specificare le ragioni
giustificative della compensazione delle spese e che tale non poteva considerarsi il generico
riferimento alla natura della controversia.
Il ricorso è manifestamente infondato. Non è in discussione che, nel caso in esame, a norma dell’art.
2, comma 4, della 1. 263 del 2005, sia applicabile il testo dell’art. 92 cpc, precedente alle modifiche
eseguite dalla 28 dicembre 2005, n. 263, atteso che il procedimento de quo è stato instaurato in data
anteriore al 1 marzo 2006. Le S.U. di questa Corte hanno affermato, con la pronuncia n.20598 del
2008 “Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge

28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle
spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a
tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustifìcatrici dello stesso siano chiaramente
e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del
giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito)
contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione
delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà
atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla
questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a
incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una
palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo
delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale
ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete
risultanze processuali”(cfr. anche le più recenti Cass. n. 20457 del 2011, 7763 del 2012). Nel
caso di specie La decisione relativa alla compensazione delle spese del grado è ampiamente
giustificata dal contesto della motivazione, dalla quale emerge che l’inammissibilità si è
determinata anche a causa della successione tra enti non agevolmente conoscibile dalla parte.
Inoltre, deve aggiungersi che il giudice di secondo grado, sia pure con motivazione succinta, ha
fornito spiegazione delle ragioni dell’operata compensazione delle spese di lite, facendo non solo

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,
nel procedimento civile iscritto al R.G. 16105 del 2012

genericamente riferimento alla presenza di giusti motivi, ma anche alla peculiare natura della
controversia sottoposta alla sua attenzione.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;
P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013.

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