Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24061 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Provincia Religiosa Dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di

Don Orione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Buccomino Mirella,

con studio in Isernia, Corso Risorgimento 86, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 03, n. 32/03/08 del 22 febbraio 2008, depositata il 26

giugno 2008, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 19 ottobre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Mirella Bucconimo per la parte ricorrente e l’avv.

Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione da parte dell’ente religioso di un avviso di accertamento mediante il quale l’amministrazione procedeva al recupero per l’IVA indebitamente detratta nell’anno 1999 in relazione ad operazioni esenti o comunque effettuate prima che l’ente medesimo optasse per la contabilità separata delle attività commerciali.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. Il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione riconoscendo le ragioni dell’Ufficio, salvo ammettere la detraibilità dell’imposta relativamente a due fatture, in quanto concernenti operazioni successive all’istituzione della contabilità separata.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’ente religioso con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’ente religioso denuncia la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in quanto quest’ultimo, in contraddizione con quanto dalla prima sembra emergere, dichiara: accoglie l’appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione.

Il motivo è infondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: Il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Cass. n. 17392 del 2004; v. anche Cass. nn. 6109 del 2006; 10637 del 2007; 10518 del 2009; 12622 del 2010). Nel caso di specie che si tratti di errore materiale è di tutta evidenza, a comprendere ciò bastando la mera lettura della sentenza nella sua integralità di testo.

Con il secondo motivo, l’ente religioso censura l’impugnata sentenza perchè nella stessa non sarebbero state trascritte le conclusioni delle parti. Il motivo è infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (ex multis, Cass. n. 18853 del 2010). Nel caso di specie alcuna omessa pronuncia è lamentata, nè è precisato, come doveroso sarebbe stato, un fatto decisivo prospettato dalle parti rispetti al quale far valere un adeguatamente illustrato difetto di motivazione.

Con il terzo motivo, l’ente religioso denuncia una violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè travisamento in relazione al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, perchè il giudice avrebbe (erroneamente) stabilito che la natura “non commerciale” dell’ente costituisce condizione sufficiente perchè le operazioni effettuate siano considerate operazioni esenti D.P.R. 633 del 1972, ex art. 10.

Il motivo è prima che infondato, inammissibile. In esso la parte ricorrente svolge considerazioni generiche ed astratte su come sia dalla legge regolata, a suo giudizio, la disciplina delle operazioni esenti e delle condizioni di detraibilità dell’imposta in presenta di siffatte operazioni. Tuttavia, la censura non articola con sufficiente chiarezza e precisione, e nel rispetto del principio di autosufficienza, quali sarebbero i criticabili errori del ragionamento del giudicante, evidenziando, peraltro, profili di vizio di motivazione più che di violazione di legge, la quale, invece, costituisce l’oggetto specifico del motivo. Quest’ultimo si conclude poi con un quesito di diritto inammissibile per la sua astrattezza in quanto ad esso dovrebbe seguire una risposta affermativa risolventesi in una ovvia asserzione, priva della dignità di massima di diritto, come è quella relativa al dovere del giudice di pronunciare sulla domanda e non su (peraltro nemmeno chiare) eccezioni nuove e non rilevabili d’ufficio (v. Cass. S.U. n. 26020 del 2008).

Il quarto motivo, pone una questione sostanzialmente identica a quella proposta con il motivo precedente e lo stesso è inammissibile in quanto si conclude con un quesito di diritto astratto cui come prima si è detto dovrebbe seguire una risposta affermativa risolventesi in una ovvia asserzione, priva della dignità di massima di diritto, come è quella relativa al dovere del giudice di pronunciare sulla domanda e non su (peraltro nemmeno chiare) eccezioni nuove e non rilevabili d’ufficio.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le alterne vicende della controversia e la peculiarità della stessa giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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