Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24061 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.12/10/2017),  n. 24061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso30209/2014 proposto da:

(OMISSIS) srl, RICORSO NON DEPOSITATO AL 30/12/2014;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9 presso lo studio dell’avvocato

AURELI ADRIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TULUI;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO ministero presso la procura della repubblica del tribunale

di Oristano;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato:

– che (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 28/2014, dichiarativa del suo fallimento;

– che il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso;

– che tuttavia (OMISSIS) si è limitata a notificare il ricorso alla controparte, ma non lo ha depositato;

– che secondo il costante orientamento di questa Corte, l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine indicato dall’art. 369 c.p.c. – e quindi, a maggior ragione, l’omesso deposito del ricorso tout court – ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non sanata dalla eventuale costituzione in giudizio della controparte, posto che il principio consacrato dall’art. 156 c.p.c., della non rilevabilità della nullità di un atto per l’avvenuto raggiungimento dello scopo concerne unicamente le ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non può essere applicato estensivamente anche ai termini perentori, per i quali esistono apposite e separate disposizioni (cfr., fra molte, Cass. ord. nn. 15544/2012 e 12894/2013);

che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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