Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24060 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27191/2018 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Porena (Pec

daniele.porena.avvocatiperugiapecit) giusta procura speciale

unitamente all’avv. Gabriele Mari;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 22-3-2018;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal

Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;

Fatto

RILEVATO

che:

A.T. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare una nota per la partecipazione a un’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo e col secondo motivo (rispettivamente: (i) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 e (ii) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) si censura la sentenza per aver omesso di considerare la copiosa documentazione dell’appellante in ordine alla effettiva situazione del paese di provenienza (Pakistan) e per aver negato l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria senza reperire informazioni aggiornate sulla medesima;

col terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U. imm.) si censura la sentenza per avere escluso i presupposti della protezione umanitaria non considerando l’esistenza del rapporto di lavoro in essere in Italia, e per aver omesso di svolgere qualsivoglia valutazione comparativa necessaria ai fini indicati;

il primo e il secondo motivo, tra loro connessi, sono inammissibili perchè non attengono alla specifica concorrente ratio mercè la quale la domanda è stata rigettata;

tale ratio si rinviene nella motivata affermazione di inaffidabilità del racconto posto dal richiedente a fondamento della domanda di protezione;

questa Corte ha già affermato che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale dello straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; e in relazione alla protezione sussidiaria essa ha a oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 33096-18);

tale principio è stato ripetuto da altre decisioni (in particolare Cass. n. 33139-18 e Cass. n. 5354-19) e allo stesse devesi dare ulteriore continuità; anche il terzo motivo è inammissibile, poichè totalmente privo di autosufficienza;

la corte d’appello ha negato la protezione umanitaria attesa l’inesistenza della situazione di vulnerabilità personale del richiedente; tanto ha fatto dopo aver precisato che l’intera sua famiglia viveva ancora in Pakistan e che il di lui racconto, circa le ragioni dell’espatrio, era – come detto – del tutto generico e incentrato su vicende personali scollegate con la situazione interna del paese;

a fronte di tale benchè sintetica motivazione era onere del ricorrente indicare innanzi tutto a quale specifica condizione di vulnerabilità era stata associata la domanda di protezione umanitaria, e in quale contesto e momento processuale – e in base a quale emergenza – erano stati allegati fatti specifici da ulteriormente valutare a questo riguardo;

tale onere non è stato adempiuto, non evincendosi dal ricorso neppure se effettivamente sia stata mai allegata una situazione lavorativa purchessia, atteso che a una simile situazione la sentenza invero non fa cenno;

tanto consente di decidere la causa senza attendere l’esito della recente rimessione alle sezioni unite della questione attinente al regime di applicazione intertemporale del sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica in sè doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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