Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24060 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24060 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15378-2012 proposto da:
GARGIULO MARIA SEVERA, POLLIO FRANCESCO,
VARRIALE PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell’avvocato TALLARICO
FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato RUSSO
CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
DI GUIDA ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 230/2012 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, depositata il 27/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

et-aio

Data pubblicazione: 23/10/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 15378 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l’appello
proposto da Pollio Francesco e Gargiulo Maria Saveria avverso la sentenza emessa dal GOT del
medesimo Tribunale, sezione distaccata di Sorrento, sul presupposto che l’impugnazione era stata
presentata davanti allo stesso ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza oggetto di
gravame, anziché alla rispettiva Corte d’Appello. Si evidenziava inoltre un ulteriore profilo di
inammissibilità, consistente nel fatto che la parte appellante, nonostante fosse stata invitata dal
giudice a rinnovare ex 182 cpc la procura al difensore, diverso da quello del primo grado di
giudizio, a causa dello smarrimento del fascicolo d’ufficio, non vi aveva provveduto e che pertanto
doveva essere considerato parte processuale lo stesso avvocato Pasquale Varriale presentatosi in
udienza.
Avverso tale sentenza Pollio Francesco, Gargiulo Maria Saveria e l’avv. Pasquale Varriale hanno
proposto ricorso per cassazione, affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo è stata censurata la nullità e/o l’inesistenza della sentenza impugnata per avere il
Tribunale giudicato in composizione monocratica, anziché collegiale; nel secondo la medesima
censura è stata riproposta sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 350 cpc.
Il primo e il secondo motivo, i quali, stante l’identità della doglianza possono essere trattati
congiuntamente, sono manifestamente infondati, in quanto nessuna norma prevede che l’appello
avverso una sentenza del Tribunale possa essere proposto davanti al medesimo ufficio giudiziario
che ha pronunciato il provvedimento impugnato, essendo del tutto irrilevante che l’inammissibilità
del gravame venga dichiarata dal Tribunale in composizione monocratica, anziché in composizione
collegiale. L’art. 350 cpc infatti prescrive che l’appello venga trattato davanti alla corte d’Appello in
composizione collegiale e che davanti al tribunale venga trattato e deciso dal giudice monocratico,
presupponendo però che sia stato correttamente individuato il giudice del gravame nel rispetto del
dettato dell’art. 341 cpc.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente
infondato”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;
P. Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2 13.

nel procedimento civile iscritto al R.G. 15378 del 2012

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