Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24060 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

La Toque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino Morin 45, presso

l’avv. Caricaterra Nicola, rappresentata e difesa dall’avv. Fiore

Fulvio, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 05, n. 116/05/06 del 27 giugno 2006,

depositata il 24 ottobre 2006, notificata il 21 novembre 2006;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 19 ottobre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, iRPEG ed IRAP per l’anno 1999 effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in esito ad una compiuta verifica fiscale. La Commissione adita accoglieva il ricorso, annullando l’accertamento, e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione ricorre per cassazione con nove motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermazione da parte del giudice di merito che nel caso di specie erano da escludersi le condizioni tanto per procedere all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, quanto le condizioni per procedere all’accertamento di cui al secondo comma della medesima norma.

Le censure sono fondate. L’affermazione del giudice di merito è formulata apoditticamente e, non motivando adeguatamente le ragioni della decisione, rende incomprensibile l’aver sostanzialmente negato all’Ufficio un qualsiasi potere di accertamento sulla base delle scritture contabili. Con il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermazione del giudice di merito sul carattere meramente presuntivo dell’accertamento, laddove dal contenuto stesso dell’avviso emergeva chiaramente che alla base dell’accertamento era una verifica dei dati risultanti dalla contabilità e l’applicazione a tali dati della percentuale media di ricarico dai medesimi ricavati secondo un procedimento analiticamente descritto nella motivazione dell’avviso di accertamento. Inoltre, la parte ricorrente rileva l’irrilevanza ai fini del pronunciato annullamento dell’accertamento della supposta mancata considerazione degli oneri di ammortamento, nonchè l’inconferenza della affermata mancata considerazione delle “circostanze che hanno portato a un risultato negativo dell’esercizio” con le eccezioni sollevate dalla società contribuente con il ricorso originario. Le censure sono fondate.

Dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riportata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, deve escludersi che nella verifica non sia stata presa in considerazione la contabilità dell’azienda, la quale, invece, ha costituito la base della verifica medesima attuata mediante una applicazione della percentuale media di ricarico operata dalla stessa società contribuente (e non della percentuale di ricarico media del settore): sicchè le affermazioni del giudice di merito circa la mancata considerazione della contabilità e della mancata specificazione delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, appaiono apodittiche, anche alla luce della pacifica valutazione dell’attività verificata come quella svolta da un ristorante di lusso. Quanto poi ad una supposta mancata valutazione da parte dei verificatori delle circostanze che hanno portato ad un risultato negativo dell’esercizio, oltre ad essere viziata di apoditticità anche tale affermazione, resta decisiva l’obiezione che fondatamente parte ricorrente solleva circa il fatto che qualora fosse anche vero che l’Ufficio non avesse considerato gli oneri di ammortamento, ammontanti a circa 150 milioni (ma la circostanza non è ammessa e nemmeno risulta provata in atti), ciò mai avrebbe potuto determinare l’integrale annullamento dell’accertamento del maggior reddito, ammontante ad oltre un miliardo, stante anche il fondamentale principio affermato da questa Corte circa l’annoverabilità del processo tributario tra quelli c.d. di impugnazione-merito.

Con il settimo ed ottavo motivo, l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la supposta contrarietà al principio di collaborazione e buona fede, che deve animare i rapporti tra fisco e contribuente, del fatto che nei verbali giornalieri della verifica fosse riportato esclusivamente la dizione “prosecuzione della verifica”.

Le censure sono fondate. Proprio il fatto che nei verbali in questione le operazioni fossero descritte come “prosecuzione della verifica”, indicando molto plausibilmente che continuava l’esame della contabilità e della documentazione consegnata dalla stessa società, esclude (e peraltro tanto dalla sentenza non emerge) che siano stati opposti in quei giorni (nei quali le operazioni erano cosi descritte) al contribuente rilievi ai quali egli non avesse avuto la possibilità di rispondere (ed anche tale circostanza non emerge dalla sentenza impugnata).

Con il nono motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non si sia pronunciato sul motivo d’appello che concerneva la motivazione apparente dell’avviso di accertamento.

Il motivo non è fondato, in quanto il fatto che il giudice abbia deciso sul merito dell’accertamento comporta necessariamente che egli abbia escluso che la motivazione dell’avviso potesse considerarsi esclusivamente apparente. Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le alterne vicende processuali e la complessità della controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie l’appello, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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