Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 14/09/2016, dep.31/01/2017), n. 2406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa
Sacchetti n. 11, presso l’avv. Carlo Felice Giampaolino, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 102/10/10, depositata il 30 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14
settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Carlo Felice Giampaolino per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. D.P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato il diritto del contribuente, avvocato, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.
Il giudice d’appello ha ritenuto esistente un’autonoma organizzazione sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni del contribuente, le quali evidenziavano costi elevati e valori dei beni strumentali superiori al minimo.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.
3. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i due motivi formulati, il ricorrente, denunciando rispettivamente vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, istitutivo dell’IRAP, si duole del fatto che il giudice d’appello ha completamente omesso di considerare le allegazioni e le prove da lui fornite, dalle quali emergeva, essenzialmente, che egli, negli anni oggetto di contestazione, aveva svolto la sua attività quasi esclusivamente presso uno studio professionale altrui (del quale era un mero collaboratore retribuito con compenso fisso), usufruendo della sua struttura organizzativa, e solo in via residuale presso la propria abitazione.
Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo, infatti, ha effettivamente del tutto omesso di valutare le circostanze sopra evidenziate (che il contribuente aveva, come dimostrato nel ricorso con adeguata specificità, dedotto sin dal primo grado di giudizio), potenzialmente idonee a determinare una diversa decisione: ciò alla stregua del consolidato principio in virtù del quale, in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le tante, Cass. nn. 18749 e 25311 del 2014, e, da ult., n. 26031 del 2016).
2. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017