Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 17/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14532-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

sul ricorso 14533-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso le sentenze n. 29/2012 e n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG.

SEZ. DIST. di SALERNO, depositate il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

La curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proponeva distinti ricorsi, di contenuto omogeneo, avanti alla CTP di Avellino nei confronti dell’A.d.E. e di Equitalia Polis s.p.a., per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, relativa a somme iscritte a ruolo dall’A.d.E. – Ufficio di Avellino per Irpef, Irap ed Iva relative al 2004, nonchè dall’A.d.E. – Ufficio di Nola, per recupero di somme dovute a seguito di istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, deducendo, fra l’altro, la nullità della cartella in quanto non preceduta dall’avviso bonario o comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36-bis cit. e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.

La CTP, con separate decisioni, di identico contenuto, accoglieva parzialmente i ricorsi con riferimento – per ciò che concerne gli importi iscritti a ruolo dall’ufficio di Avellino – alle somme che erano state oggetto di rideterminazione da parte dell’Agenzia “in sede di rettifica della dichiarazione” e lo rigettava con riferimento alle somme autoliquidate dalla società poi fallita e dalla stessa non versate. Per altra parte della cartella, relativa alle somme iscritte a ruolo dall’A.d.E. di Nola, interveniva dichiarazione di incompetenza per territorio con trasmissione atti alla CTP di Napoli.

La curatela del predetto fallimento proponeva distinti atti di appello avverso i capi delle illustrate decisioni che la vedevano soccombente; l’A.d.E., a sua volta, proponeva altrettanti atti di appello incidentale.

Con sentenze n. 29/09/2012 e n. 30/9/2012 del 14.12.2011/19.1.2012, di identico contenuto, la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno, accoglieva gli appelli parziali del contribuente, e rigettava gli appelli incidentali dell’Ufficio, con riferimento alla parte della cartella relativa alle somme iscritte a ruolo dall’A.d.E. – Ufficio di Avellino, confermando nel resto la sentenza di prime cure e compensando le spese del giudizio.

Per la cassazione di tali decisioni, formula due distinti ricorsi l’A.d.E., entrambi sulla base di un motivo.

Il contribuente e la concessionaria della riscossione sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve disporsi la riunione al presente ricorso, contrassegnato dal numero 14532/12 R.G., del ricorso n. 14533/12 R.G., per ragioni di evidente connessione, trattandosi di ricorsi aventi identico contenuto e diretti avverso due sentenze dal contenuto del tutto sovrapponibile, riguardanti altrettante impugnazioni contro la medesima cartella di pagamento; si tratta, pertanto, di un’evidente duplicazione di giudizi, verosimilmente originata dal fatto che, come riferito nei ricorsi del’A.d.E., la medesima cartella veniva notificata due volte alla curatela fallimentare (una prima volta il 27.3.2008 ed una seconda volta il 6.11.2008), così originando la doppia impugnazione della stessa.

2. Con l’unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e art. 60, comma 6, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la decisione della CTR erroneamente statuito la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella in quanto non preceduta dall’avviso bonario di cui ai predetti artt. 36-bis e 54-bis oltre che dallo Statuto del contribuente, art. 6, u.c.,.

Invero, secondo l’Agenzia ricorrente, l’Ufficio si era limitato ad attivare il procedimento di riscossione delle imposte autoliquidate dalla società e dalla stessa non versate, onde non sussistevano gli estremi per l’emissione della citata comunicazione, obbligatoria soltanto in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, nella specie insussistenti.

3. In tale prospettiva, va osservato in linea generale che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso”. (Cass. Sez. 6 – 5, 21/11/2017, n. 27716; Cass. Sez. 5, 12/04/2017, n. 9463, Rv. 643769 – 01; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, del 14/01/2011, n. 795, Rv. 616313 – 01).

Analoga prospettiva ispira il principio secondo cui “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2”. (Cass. Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759, Rv. 640341 – 01).

Nella stessa materia si è, altresì, rilevato che in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, la previsione contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è rimasta implicitamente caducata e, comunque, è priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, che, nel ridurre la sanzione inizialmente prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un adempimento dal quale non potrebbe più trarre alcun vantaggio (cfr. Cass. Sez. 5, 01/10/2014, n.20691); analoga impostazione ispira l’orientamento (Cass. sez. 6 5, n. 21676 del 23/10/2015 Rv. 636848 – 01; v. anche Cass. Sez. 5, 07/10/2015, n. 20040; Cass. sez. 6 – 5, n. 18140 del 22/10/2012, Rv. 624273 – 01) secondo cui la mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute ex art. 60, comma 6, cit. non determina la nullità dell’iscrizione a ruolo e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perchè non si tratta di condizione di validità – stante la mancata espressa sanzione della nullità -, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perchè l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

4. Ciò posto, deve osservarsi che, per poter accertare se nel caso di specie si sia verificata la violazione di tali principi, occorre che risulti, sulla base della fattispecie concreta quale accertata e ricostruita dalla decisione impugnata, che la cartella in esame abbia ad oggetto il mancato versamento di quanto risultante a debito della società contribuente in base alla sua stessa dichiarazione, con conseguente inesistenza di incertezza ricostruttiva o interpretativa alcuna.

Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la CTR, da un lato, ha bensì affermato il principio, in sè contrastante con l’orientamento di legittimità sopra illustrato, secondo il quale l’omesso invio della comunicazione di irregolarità costituirebbe tout court motivo di nullità degli atti successivi, così da imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, anche indipendentemente dalla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

D’altro lato, tuttavia, la CTR non si è limitata a tale considerazione, ma ha fondato la propria decisione su un’ulteriore ragione giustificatrice, debitamente enunciata nella motivazione, ove è detto che “nel caso in esame, peraltro, la pregevole tesi svolta dall’Ufficio, secondo la quale la “comunicazione di irregolarità” sarebbe obbligatoria solo qualora “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” si attaglia perfettamente considerato che: a) le correzioni della dichiarazione 2004 trovano ragione in compensazioni effettuate anche nel precedente anno 2003 (il che ha reso necessaria la ricostruzione della dichiarazione dell’anno di imposta 2003 – cfr. allegati alle controdeduzioni in appello ed appello incidentale dell’Ufficio); b) la cartella oggetto di esame porta compensazioni per crediti di imposta per complessivi Euro 180.487,28 (cfr. pag. 3 – voce n. 29 Euro 130.384,00; – voce n. 30 Euro 3.251,56; voce n. 31 Euro 7.736,52; – voce n. 32 Euro 39.115,20), mentre l’Ufficio asserisce (cfr. pag. 5 controdeduzioni): “Lo stesso dicasi per i crediti d’imposta per i quali va precisato che a fronte di una mancata compilazione del quadro RU (all.5) la parte effettua compensazioni non contabilizzate per Euro 130.384,00″, ossia solo la voce n. 29 della cartella (…). Inoltre, la CTR richiama il fatto che l’Ufficio aveva riferito di un credito Irpeg 2004 pari ad Euro 81.258,00, non contemplato dalla cartella ed effettivamente esistente, ma non scomputabile dai debiti di imposta in difetto di presentazione di F24 compensativi dei debiti”.

5. Risulta, pertanto, che la CTR ha fondato la propria decisione anche sull’argomentazione, costituente una seconda ed assorbente ratio decidendi, in base alla quale, anche a voler seguire la tesi dell’Ufficio, comunque sarebbero esistite nella specie “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” tali da imporre l’adempimento di cui si discute.

Orbene, questa seconda ratio decidendi, che presuppone una precisa qualificazione della fattispecie concreta, non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso (in particolare, l’eventuale allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, nei limiti e sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non dedotto: cfr. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 – 03; Sez. 6 – 2, 12/10/2017, n. 24054, Rv. 646811 – 01; Sez. 5, del 30/12/2015, n. 26110, Rv. 638171 – 01).

Ne consegue che, anche in caso di accoglimento del motivo formulato dall’Agenzia ricorrente, la decisione non potrebbe essere travolta, in quanto comunque fondata su una (ulteriore) ratio conforme a diritto.

6. In conclusione, pertanto, i ricorsi riuniti, di identico contenuto, risultano inammissibili per carenza di interesse. Invero, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Sez. 1, 27/07/2017, n. 18641, Rv. 645076 – 01).

Attesa la mancata difesa delle parti intimate, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte, riunito al presente ricorso il n. 14533/12 R.G., dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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