Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10360/2014 R.G. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dall’Avv. Raffaele Musella, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Claudia D’Alessandro in Roma, via Ottaviano, n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 185/44/13, depositata il 11 settembre 2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’1 dicembre 2020

dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo

rigettarsi il ricorso;

uditi l’Avv. Raffaele Musella per la parte ricorrente e gli Avv.ti

dello Stato Pasquale Pucciariello ed Angelo De Curtis per la

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 185/44/13, depositata l’11 settembre 2013, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro la cartella di pagamento portante la riscossione di due avvisi d’accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005.

La CTR, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che non sussistesse il preteso vizio di notifica degli accertamenti presupposti dalla cartella, che erano stati notificati al contribuente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con invio (documentato dall’Agenzia tramite la produzione dei relativi avvisi di ricevimento) delle raccomandate contenenti la comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.

Il giudice a quo ha infatti escluso che avesse rilevanza la circostanza (documentata in appello dal contribuente con certificazione proveniente da Poste Italiane s.p.a.) che l’ufficio postale, non avendo potuto recapitare l’1 dicembre 2009 le predette raccomandate informative per la temporanea assenza del destinatario contribuente, avesse emesso in pari data avvisi di giacenza, ma erroneamente non avesse trattenuto presso di sè i relativi plichi, che aveva invece immediatamente rinviato al mittente lo stesso giorno del loro deposito, senza attendere lo scadere del decimo giorno, che avrebbe perfezionato il compimento della giacenza.

Sono rimasti intimati il Ministero dell’economia e delle finanze ed Equitalia sud s.p.a.

Si è costituita la controricorrente Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell’art. 140 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 gennaio 2010, n. 3, per avere la CTR affermato che la notifica si sarebbe perfezionata con la mera spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avvenuta notifica.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell’art. 140 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 gennaio 2010, n. 3, per avere la CTR affermato che la notifica si sarebbe perfezionata nonostante il mancato rispetto dei termini di giacenza, presso l’ufficio postale, delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito (c.a.d.) presso la casa comunale degli atti notificati.

3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per avere il giudice a quo ritenuto che la ricezione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito (c.a.d.) presso la casa comunale degli atti notificati avesse sanato i vizi della notifica, mentre il preteso conseguimento dello scopo sarebbe stato invece impedito dalla circostanza che l’ufficio postale non aveva trattenuto in giacenza i relativi plichi. Assume infatti il ricorrente che dalla mera lettura degli avvisi di giacenza, immessi nella sua cassetta postale, non era possibile comprendere che essi si riferissero alle raccomandate informative dell’avvenuto deposito presso la casa comunale degli accertamenti notificati, poichè tale conoscenza presupponeva necessariamente che il contribuente potesse ritirare le raccomandate informative giacenti, ma ciò gli era stato precluso dall’ufficio postale, che erroneamente le aveva ritrasmesse immediatamente al mittente.

4. Preliminarmente, è inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, cosicchè a partire dall’1 gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, qui regolarmente intimata e costiuitasi.

5. Tanto premesso, i tre motivi di ricorso, connessi, vanno trattati congiuntamente per la loro connessione e sono inammissibili.

Infatti, va innanzitutto sottolineato che nel caso di specie si discute del perfezionamento delle notifiche degli avvisi d’accertamento presupposti dalla cartella di pagamento oggetto della controversia, quindi di una circostanza di natura fattuale e non processuale.

Così come illustrato nell’attuale ricorso (pag. 2), il contribuente, nel ricorso introduttivo- che ha determinato il perimetro fattuale della lite – ha sostenuto la “mancata notifica dei presupposti verbali d’accertamento”, ribadendola, ancora in primo grado, anche dopo la produzione erariale degli avvisi di ricevimento di cui alle raccomandate informative (c.a.d.) speditegli ex art. 140 c.p.c., perchè essi “non riportavano sul lato posteriore la firma di avvenuta ricezione apposta dal destinatario”.

Come si legge nella sentenza impugnata (senza contestazione del ricorrente, che anzi presuppone il relativo dato nelle sue difese), lo stesso contribuente, in appello, ha dedotto che ” in data 1 dicembre 2009 aveva rinvenuto nella propria cassetta postale n. 2 racc.te A/R a lui indirizzate e recatosi all’ufficio postale appurava che erroneamente le due raccomandate erano state rispedite al mittente anzitempo, senza attendere il perfezionamento della c.d. giacenza.”.

E’ quindi pacifico che il fatto del mancato perfezionamento della compiuta giacenza era noto al contribuente sin dall’1 dicembre 2009, e che comunque, a tutto voler concedere, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito della produzione degli avvisi di ricevimento da parte dell’Amministrazione, egli era in grado di correlare tale circostanza ai fatti di casa e di introdurla nel giudizio di merito concluso dalla CTP con la sentenza dell’8 marzo 2012.

Pertanto, come eccepito dall’Agenzia (sia nel controricorso che nelle controdeduzioni in appello, come risulta dalla sentenza impugnata), la relativa eccezione, proposta con l’appello, era nuova ed inammissibile, giacchè costituiva un’eccezione in senso stretto, consistente nell’allegazione di un vizio d’invalidità dell’atto tributario impugnato, ed introduceva una circostanza fattuale, quella della condotta dell’ufficio postale dopo il deposito delle c.a.d., diversa da quelle originariamente sostenute in primo grado, ed anzi contraddittoria con l’originaria radicale affermazione della “mancata notifica”.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario di secondo grado il thema decidendum è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi d’impugnazione avverso l’atto impositivo dedotte col ricorso introduttivo, non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovvero l’inserimento di temi d’indagine nuovi (Cass. 03/10/2014, n. 20928; conformi, ex plurimis, Cass. 24/06/2011, n. 13934; Cass. 03/07/2015, n. 13742; Cass. 29/12/2017, n. 31224).

E, con riferimento proprio alla notifica degli atti impositivi, è stato chiarito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi dii nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benchè quest’ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall’Agenzia fiscale a fronte dell’originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)” (Cass. 05/04/2013, n. 83989).

Nello stesso senso, si è aggiunto altresì che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell’avviso di accertamento presupposto dell’atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio.” (Cass. 02/03/2017, n. 5369).

Pertanto, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, imponeva il rilievo (anche d’ufficio) della novità dell’eccezione, comunque eccepita dall’Amministrazione appellata.

Tanto premesso, intendendo questo collegio dare continuità all’orientamento appena esposto, la produzione da parte del contribuente ex novo in appello, di una certificazione (datata 4 settembre 2012) dell’ufficio postale in ordine alla condotta tenuta da quest’ultimo dicembre 2009, non consente di per sè sola di dare ingresso ad un’eccezione della stessa parte nuova ed inammissibile per le ragioni già esposte.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel fare salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, attiene infatti ai nova istruttori, laddove la cristallizzazione del thema decidendum in appello è piuttosto regolata dal divieto di nuove domande ed eccezioni di cui al precedente art. 57.

Al riguardo, questa Corte, con orientamento cui si intende qui dare continuità, ha già avuto modo di precisare che “In ogni caso, nel giudizio di secondo grado la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, non può essere esercitata in contrasto con l’art. 57, il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere, neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass.18 aprile 2007 n. 9224).”.

Non contrasta con tale conclusione la sentenza della Corte costituzionale del 14/07/2017, n. 199, che ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale del ridetto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, argomentando appunto in ordine al regime delle preclusioni in tema di attività probatoria, come la produzione di un documento, e non in tema di ampliamento dell’originario thema decidendum con domande od eccezioni nuove. Pertanto, il ricorso va respinto, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta nel senso dell’inammissibilità del motivo d’appello con il quale il contribuente ha proposto la nuova eccezione in ordine alle notifiche degli accertamenti presupposti.

6. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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