Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19746/2018 R.G. proposto da:

A.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, F.C., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marcello FORTUNATO, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Aureliana, n. 63, presso

lo studio legale dell’avv. Sara DI CUNZOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2525/04/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso con riferimento all’anno di imposta 2012 a carico della A.S. s.r.l., con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’omessa contabilizzazione di otto mensilità del canone relativo al contratto di locazione alla ditta L.S. s.r.l. di un impianto di alaggio, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la società contribuente non aveva provato il mancato utilizzo del predetto impianto da parte della società conduttrice per le mensilità recuperate a tassazione.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all’esito del quale la ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce “violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.” (così nella rubrica) censurando la sentenza impugnata per avere la CTR, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, escluso valenza probatoria alla dichiarazione resa da un terzo, tale F.V., circa la mancata utilizzazione dell’impianto di alaggio.

2. Premesso preliminarmente che in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., pure dedotta nella rubrica del mezzo in esame, non viene svolta alcuna argomentazione, osserva il Collegio che il motivo in esame è manifestamente infondato.

2.1. Invero, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e prodotte in giudizio hanno mera valenza indiziaria sul piano probatorio. “Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extra processuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” (Cass. n. 8369 del 2013; n. 20032 del 2011; n. 9080 del 2017; n. 6616 del 2018, citata dalla stessa ricorrente; n. 29757 del 2018). Pertanto i giudici di appello non sono incorsi nella dedotta violazione di legge avendo correttamente affermato che “le dichiarazioni di terzi sono ammesse nel processo fiscale, non a titolo di fonti di prova in senso proprio, ma piuttosto a titolo di ausilio all’accertamento, che deve, comunque, essere sostenuto da ulteriori elementi” (sentenza pag. 5). Va ulteriormente precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria ex 380-bis c.p.c., comma 2, ultima parte, alla dichiarazione non può riconoscersi natura confessoria, ex art. 2730 c.c., proprio perchè resa da un terzo, mentre le questioni poste nella memoria circa l’esistenza di altri indizi in grado di suffragare quella dichiarazione sono irricevibili in quanto esulanti dal mezzo di cassazione proposto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte dei giudici di appello di fatti decisivi emergenti dalle fatture di acquisto relative al servizio di verifica del danno e delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori straordinari da parte dell’Autorità portuale, attestanti il danneggiamento e, quindi, l’inutilizzabilità dell’impianto di alaggio. Lamenta, altresì, il mancato esercizio da parte dei giudici di appello dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

4. Il motivo, là dove denuncia un vizio motivazionale per omesso esame da parte del giudice del merito dei documenti indicati in ricorso, è inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine alla decisività dei fatti pretermessi.

4.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

4.2. Al riguardo va ribadito che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto)” (Cass., n. 13625 del 2019; n. 18506 del 2006).

4.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad elencare i documenti la cui valutazione sostiene essere stata pretermessa dal giudice del merito, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di essi, perchè solo il loro esame avrebbe consentito il vaglio di “decisività”, mentre così come formulata la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, e ciò in violazione del principio di autosufficienza, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

5. Del tutto infondata è la censura mossa ai giudici di appello di non aver esercitato i poteri istruttori al fine di “rinnovare ed integrare l’istruttoria svolta dall’ufficio erariale”. Al riguardo va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto, priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto potere” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27827 del 31/10/2018, Rv. 651409). Circostanze, quelle indicate dalla Corte nella citata pronuncia, che nella specie non sono state neppure dedotte.

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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