Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 17/02/2009, dep. 02/02/2010), n.2406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza sollevato da:

Tribunale ordinario di Milano nel procedimento promosso da S.

B.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro; P.M., S.P.G. Dott. SGROI

Carmelo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, con ordinanza del 5 agosto 2008, ha sollevato conflitto di competenza in riferimento al provvedimento del Giudice di Pace di Milano in data 13 maggio 2008, con il quale detto Giudice dichiarava la propria incompetenza per materia a decidere l’opposizione proposta da S. B. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Milano il 17 aprile 2008, per essere competente il Tribunale di Milano, adito da S.B., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30.

Il Tribunale premette che, ai sensi dello “L. n. 271 del 2004, art. 2 bis” (recte, D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2 nel testo introdotto dalla Legge di Conversione n. 271 del 2004, art. 1), Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3 e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Nella specie, il ricorso D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, e’ stato depositato in data 28 aprile 2008 e l’udienza e’ stata fissata per l’8 maggio 2008; il ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 30 e’ stato, invece, depositato il 30 maggio 2008 e l’udienza fissata per il 30 maggio 2008.

Pertanto, ad avviso del Tribunale, alla data dell’introduzione del giudizio ex art. 13 cit., non sussisteva la pendenza del giudizio ex art. 30 cit., come prevista dal citato art. 1, comma 2-bis, per radicare la competenza del tribunale anche sull’opposizione avverso il decreto di espulsione, in quanto il giudizio ex art. 30 cit., e’ stato introdotto quando quello di opposizione all’espulsione era stato gia’ promosso, con conseguente competenza del Giudice di pace.

Il P.G., investito ex art. 375 c.p.c., n. 4 e ex art. 380 ter c.p.c., nella requisitoria scritta del 10.9.2009, ha concluso per l’accoglimento del conflitto e la dichiarazione di competenza del Giudice di pace di Milano.

Diritto

OSSERVATO IN DIRITTO

In linea preliminare, va osservato che il regolamento di competenza d’ufficio e’ proponibile anche dal giudice adito in procedimenti in Camera di Consiglio, in quanto ad essi – ed a procedimenti quali quelli qui in esame – e’ applicabile, in via analogica, l’art. 45 c.p.c. (Cass. n. 20164 e n. 6892 del 2004).

Nel merito, va premesso che le norme di riferimento per la decisione del presente conflitto sono il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e art. 30, comma 6 nonche’ il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2 nel testo introdotto dalla Legge di Conversione n. 271 del 2004, art. 1.

La prima e la seconda norma (confermata, in parte qua, dalla terza) attribuiscono la competenza a decidere la domanda di opposizione al decreto di espulsione e la domanda a decidere l’impugnazione del diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno nei casi dalla stessa prevista, rispettivamente, al giudice di pace ed al tribunale ordinario, in composizione monocratica.

La terza norma disciplina il caso della contemporanea proposizione delle due domande. La lettera della disposizione, prevedendo che in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica, rende palese che il legislatore ha inteso fissare la regola della trattazione separata delle due cause, salvo che l’opposizione al decreto di espulsione sia proposta nella pendenza del giudizio introdotto ai sensi del citato art. 30.

La decisione della questione richiede, quindi, di stabilire quando possano ritenersi pendenti i giudizi in esame.

Al riguardo, la considerazione che entrambi sono proposti con ricorso rende pertinente il richiamo della sentenza delle S.U. n. 20599 del 2007, che, nel comporre il contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine all’identificazione del momento in cui puo’ ritenersi pendente il giudizio monitorio, ha approfondito la questione in riferimento alla piu’ generale problematica dei giudizi che iniziano con ricorso.

La sentenza ha affermato: Le sezioni unite (sentenza n, 5597 del 1992), con espresso riferimento ai giudizi ex art. 409 c.p.c., ma con argomentazioni di portata generale, che rendono il principio – estensibile a tutti i processi che iniziano con ricorso (v. Cass. 15 n. 7433/2002, per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23; Cass. n. 4686/2001, con riferimento ai giudizi di separazione personale; Cass. n. 3095/1999, 11774/1998 e 5433/1995, per i procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione e di divorzio) hanno affermato che in tali procedimenti, non essendo applicabile, neppure in via analogica, l’art. 39 c.p.c., comma 3, strettamente dipendente dalla struttura dei processi che iniziano con atto di citazione, e’ rilevante la data di deposito dell’atto introduttivo. Infatti “la prevenzione e’ un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio”, che la legge (art. 101 c.p.c.) richiede per statuire sulla domanda. Inoltre, per la costituzione del processo e’ sufficiente che si realizzi il contatto fra due dei tre soggetti del rapporto processuale, a nulla rilevando che tale contatto abbia luogo fra le due parti, come nei processi che iniziano con citazione, o tra una parte e il giudice, come nei processi su ricorso.

Peraltro, siffatto principio e’ stato riferito dalla pronuncia anche al caso del procedimento monitorio, benche’ esso sia caratterizzato da una norma (art. 643 c.p.c., comma 3), la cui formulazione letterale pure sembrerebbe deporre per una diversa soluzione. In particolare, rileva qui che le Sezioni Unite hanno sottolineato come la regola sopra enunciata sia imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto tra i principi costituzionali che debbono guidare l’interpretazione delle norme processuali, ai fini della soluzione del contrasto, assume precipuo rilievo quello della ragionevole durata del processo che deve far prevalere quelle soluzioni che, in assenza di esigenze meritevoli di tutela, disincentivano la duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto, ovvero – puo’ qui aggiungersi, in relazione alla presente fattispecie – iniziative eventualmente dirette a rallentare la definizione del giudizio, ovvero ad incidere sulla competenza del giudice, come potrebbe accadere, nel caso qui in esame, non potendosi escludere la proposizione di una domanda ex art. 30, comma 6, cit, preordinata a tale fine, fine comunque oggettivamente realizzato da tale modalita’ della instaurazione dei giudizi, anche indipendentemente dalla volonta’ della parte.

Pertanto, l’art. 1, comma 2 bis, va interpretato nel senso che la competenza sull’opposizione al decreto di espulsione spetta al Tribunale soltanto qualora sia proposta in pendenza di un giudizio proposto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6, cosi’ da fare escludere l’applicabilita’ della regola, qualora il giudizio di opposizione al decreto di espulsione sia gia’ pendente, dovendo aversi riguardo, a detto fine, alla avvenuta proposizione del ricorso.

In applicazione di detto principio, poiche’ l’opposizione a decreto di espulsione e’ stata proposta con ricorso del 28 aprile 2008 (con fissazione dell’udienza all’8 maggio 2008), mentre il giudizio ex art. 30 cit. e’ stato proposto con ricorso depositato il 5 maggio 2008, risulta palese l’insussistenza dei presupposti per radicare la competenza al Tribunale anche in ordine al primo giudizio, quindi il Giudice di pace avrebbe dovuto decidere la relativa domanda.

Ne consegue l’erroneita’ del provvedimento del 13 maggio 2008, declinatorio della competenza, che va dunque cassato, dovendo essere dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano a conoscere della domanda di opposizione al decreto di espulsione proposta da S.B..

Non avendo le parti svolto attivita’ difensiva, non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase (statuizione peraltro estranea al giudizio di regolamento di competenza d’ufficio, Cass. n. 1167 del 20007; n. 17657 del 2004).

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano a decidere la domanda di opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Milano proposta da S.B. e cassa l’ordinanza del 13 maggio 2008 del medesimo Giudice.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA