Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2406 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 15/07/2010, dep. 01/02/2011), n.2406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., in proprio e quale socio accomandatario e

legale rappresentante di VITTORIA s.a.s. di Bartolomei Giovanni &

C,

elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei 23. presso l’avv.

Renato Perfetto, rappresentato e difeso dall’avv. Amichetti Silvia

per procura in atti.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANSEPOLCRO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma. Corso Vittorio Emanuele

II n. 18, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, rappresentato e

difeso dall’avv. Maccari Lodano per procura in atti.

– resistente –

C.D., S.F., C.M., IL CONVIVIO

s.a.s. di Casini Matteo e C., in persona del legale rappresentante

pro tempore R.A., R.F., M.

V., C.F. e A.F..

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di

Sansepolcro di sospensione del giudizio n. 261/2007. in data 11.5.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 15 luglio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. DESTRO Carlo;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati:

RITENUTO CHE:

1. B.G., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della Vittoria s.a.s. di Bartolomei Giovanni &

C. ha proposto regolamento di competenza nei confronti di C. D., S.F., C.M.. Il Convivio s.a.s..

R.A., R.F., M.V., C.F., A.F. e Comune di Sansepolcro avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezza. Sezione distaccata di Sansepolcro in data 11 maggio 2009, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza non definitiva;

1.1. il Comune di Sansepolcro ha resistito con memoria, mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese.

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza appare inammissibile in quanto non è stato illustrato con il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c.: infatti il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. 2007/15108; 2008/13194);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dai ricorrenti, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che il ricorrente, in violazione del termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, ha tardivamente depositato il 12 luglio 2010 memoria ai sensi del citato articolo, da ritenersi pertanto inammissibile, e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, rilevando che il ricorrente, nel sollevare regolamento di competenza, ha proposto una questione di diritto, deducendo che “la sospensione del processo è stata disposta in assenza dei presupposti dettati dal codice di rito”, ma non ha formulato il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis;

ritenuto pertanto che. in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della Vittoria s.a.s. di Bartolomei Giovanni & C. al pagamento in favore del Comune di Sansepolcro delle spese del regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 9.000.00, di cui Euro 8.800.00 per onorari.

oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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