Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24059 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24059 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26258-2011 proposto da:
BRUNI LEONARDO BRNLRD61H25A662D, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 124, presso lo studio
dell’avvocato MELCHIONNA PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAGLIARDI VINCENZO GIUSEPPE giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso
lo studio dell’avvocato CODOGNOTTO FABIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RIGANTE GIOVANNI giusta deliberazione
della G.M. n. 3749/2011 e giusta procura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 23/10/2013

- controricorrente nonchè contro
IMPRESA di COSTRUZIONI ELISEO ING. RENATO SRL;

intimata

del 3/05/2011, depositata il 06/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Ric. 2011 n. 26258 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

avverso la sentenza n. 419/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis bis cod. proc. civ.,

“Rilevato che nella sentenza impugnata la corte d’appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha stabilito in ordine alla domanda di accertamento
dell’indennità di occupazione legittima e di esproprio delle porzioni immobiliari di
proprietà di Leonardo Bruni, oggetto di provvedimento ablatorio emesso dal Comune
di Bisceglie :
a) I suoli non erano edificabili in quanto, secondo la destinazione urbanistica ad
essi attribuita, risultavano destinati a zona cimiteriale e di rispetto nonché a
parcheggio pubblico oltre che risultare dal verbale di immissione in possesso
coltivati ad ortaggi;
b) L’indennità ad essi relativa doveva essere determinata alla stregua del valore
agricolo, secondo le colture effettivamente praticate sul fondo all’atto
d’immissione in possesso; facendo riferimento a quanto stabilito dalla
Commissione Provinciale di Bari in merito alla determinazione del valore
agricolo medio dei terreni;
c) L’indennità relativa all’area di sedime dei due manufatti insistenti sui terreni
doveva essere determinata così come quella dei suoli in quanto privi di
autonomia funzionale (ruderi non utilizzabile da demolizione) anche in
considerazione alla natura vincolata delle aree in questione (art. 27 lettera d)
norme tecniche di Attuazione del Comune di Bisceglie : “le aree sono vincolate
allo stato attuale senza possibilità di miglioria o ricostruzione degli edifici
eventualmente esistenti”;
d) La determinazione complessiva dell’indennità giudizialmente accertata poteva
essere inferiore a quella offerta dal Comune espropriante;
Considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Leonardo Bruni
affidandosi ai seguenti motivi :
1) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’indennità di esproprio
relativa ai suoli in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n.
181 del 2011 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del
complesso delle norme che conducevano alla determinazione della predetta
indennità per le aree non edificabili sulla base del valore agricolo medio
ovvero di un parametro non ancorato al valore venale di mercato;
2) Vizio di motivazione per aver riferito la determinazione dell’indennità di
esproprio alla data della presa di possesso (2003) e non dell’emissione del
provvedimento espropriativo (2005)
3) Violazione di legge in ordine alla mancata determinazione autonoma
dell’indennità relativa ai fabbricati, trattandosi di manufatti in pietra (trulli)
aventi una precisa autonomia funzionale ancorchè necessitanti di ingenti
interventi di restauro conservativo, come precisato nella CTU espletata;
4) Vizio di motivazione in ordine all’errata diminuzione dell’indennità ritenuta
dovuta rispetto a quella offerta dall’Ente espropriante, i contrasto con gli

nel procedimento civile iscritto al R.G. 26250 del 2011

Ritenuto, peraltro, che l’indennità offerta è stata complessivamente contestata dalla
parte ricorrente nei gradi merito,come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità,
non risultando necessaria una censura relativa al criterio legale applicato (Cass. 8442
del 2012 e 10379 del 2012) ma soltanto la generica opposizione alla quantificazione
dell’indennità offerta( 18963 del 2011; 19435 del 2011);
Ritenuto che il secondo motivo risulta espressamente subordinato al rigetto e,
conseguentemente deve ritenersi assorbito dal suo accoglimento;
Ritenuto che il terzo motivo, pur essendo prospettato anche sotto il profilo della
violazione di legge, richiede una rivalutazione dei fatti (caratteristiche dei manufatti)
incensurabilmente eseguita dalla sentenza impugnata, con motivazione adeguata,
dando conto in modo esauriente delle ragioni per cui deve essere esclusa l’autonomia
funzionale dei fabbricati e la loro valutabilità separata, in ossequio ai criteri indicati
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13001 del 2005; 21638 del 2005);

orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
Considerato, infine che il resistente Ente territoriale ha depositato controricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l’indennità di
esproprio determinata dal CTU nel primo grado del giudizio, ( pag. 7 della
sentenza impugnata) si fonda sul valore agricolo medio così come determinato
dalla Commissione Territoriale Provinciale di Bari in contrasto con quanto
stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, secondo la quale : “È
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione
datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost,
l’art. 5- bis , comma 4, del d.L 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato
disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi
quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti
dall’art. 14 della legge 28 gennaio, n. 10. La censurata normativa
prevede che l’indennità di espropriazione per le aree agricole e per
sia
le aree non suscettibili di classificazione edificatoria
commisurata ad un valore – quello agricolo medio della coltura in atto
o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza
dell’area da espropriare, annualmente calcolato da apposite
commissioni provinciali – che prescinde dall’area oggetto del
procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai
requisiti specifici del bene.(…) Il
criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude
il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato,
prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente,
del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata
giurisprudenza costituzionale.

Ritenuto, pertanto, che ove i rilievi sopraesposti siano ritenuti fondati il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio”;
Ritenuto che è pervenuta formale rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta da entrambi i
difensori delle parti con richiesta di compensazione totale delle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’estinzione del procedimento
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
Il presidente

Ritenuto che il quarto motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo
motivo ancorchè sia astrattamente fondato secondo l’orientamento di questa sezione
“In materia di espropriazione per pubblica utilità, il principio per cui il giudizio di
opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione
dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si
esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ina è
diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice
compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per
cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una
statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a
meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove
convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda
riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della
domanda principale” (Cass. 4388 del 2006).

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