Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24059 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 107/30/05, depositata il 14 novembre 2005, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa di R.F. circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-02, quale agente di commercio. In particolare il giudice di appello affermava che non era dato riscontrare un’attività svolta con autonoma organizzazione nel caso in specie, difettando gli elementi di collaborazione di ausiliari e di sussistenza di beni ed attrezzature finalizzati allo svolgimento della professione. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun rimborso era dovuto, atteso che il contribuente svolgeva un’attività autonoma, cioè senza vincolo di collaborazione con terzi, sicchè non poteva non essere sottoposto all’Irap, trattandosi di imposta sul capitale e non sul reddito, ben potendo configurarsi l’ipotesi della debenza di essa anche ove i costi assorbano i ricavi.

Il motivo è infondato, dal momento che vengono prospettate questioni in fatto che la CTR disattendeva del tutto, affermando che nella specie non era dato configurare la presenza di un’organizzazione nello svolgimento dell’attività del contribuente, che non aveva dipendenti; non disponeva di strumenti di supporto vari, senza perciò che fossero emersi elementi che consentissero di superare il minimo indispensabile allo svolgimento dell’attività personale di R., che peraltro aveva provato tali risultanze. Invero in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppupe si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, il che era avvenuto nella specie (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007). Inoltre va rilevato che in tale materia, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. L’accertamento di tale presupposto – ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa – costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici della motivazione, che non sono stati dedotti in questa sede, nè peraltro è dato riscontrare (V. pure Cass. Sentenze n. 3674 del 16/02/2007, n. 3673 del 2007).

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, attesa la mancata attività difensiva dell’intimato, non si fa luogo ad alcuna statuizione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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