Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24059 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 24059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8977/2016 proposto da:

T.V., nella qualità di erede della sig.ra

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1399/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24.3.2015, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da T.T. e T.V. per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento in favore della propria dante causa – riconosciuto a far data dal 31.10.2001 a seguito di domanda di aggravamento; a far data dalla domanda amministrativa del novembre 1997;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.V. nella qualità epigrafata, affidato a tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS, con controricorso, laddove il MEF è rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene dedotta, col primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per non avere la Corte asseritamente esaminato il motivo di gravame con il quale si chiedeva l’esatta applicazione delle conclusioni di ctu formulate in primo grado e non la relativa rinnovazione e per avere invece considerato erroneamente che a sostegno delle censure fosse stata posta la difficoltà di compiere gli atti quotidiani della vita e a deambulare, sottolineandosi che era stata evidenziata la necessità di considerare per i soggetti ultrasessantacinquenni inabili la mancanza di autonomia per fasce di età (difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età);

3. che, con il secondo motivo, si denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., evidenziandosi che il processo artrosico a danno del ginocchio ed all’anca portava a vere e proprie disabilità invalidanti a livello della deambulazione, e rilevandosi che le prove da tenere in conto erano rappresentate dal verbale delle Commissione Medica del 26.6.1998 e dai certificati medici del 2010 e 2007, che confermavano le allegazioni del ricorrente e che la valutazione espressa non era fedele alle anamnesi e diagnosi riportate nei due verbali di visite mediche (quello del 1998 e quello del 31.10.2001), dovendo le turbe mnesiche riscontrate nella prima visita essere considerate idonee a rendere il soggetto impossibilitato ad attendere gli atti quotidiani di vita;

4. che, con il terzo motivo, si censura la decisione per violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendosi l’apparenza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto;

5. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

6. che, infatti, a prescindere dall’erronea prospettazione di un vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine ad una decorrenza del beneficio diversa da quella che aveva costituito oggetto dei rilievi in sede di gravame da parte degli eredi di C.E., difformità che non incide in termini di decisività sulla valutazione compiuta dalla Corte territoriale, deve ribadirsi che corretti sono anche i principi da quest’ultima enunciati con riguardo alle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, che consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, non rilevando, ai fini della valutazione, episodici contesti, ma essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, essendo richiesta la sussistenza quindi, di requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità, requisiti richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poichè il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6 (che ha aggiunto della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 3), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perchè detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto della L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 3, nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 28.5.2009 n. 12521, Cass. 27.6.2003 n. 10281);

che, i motivi di doglianza formulati dal ricorrente non investono in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, dovendosi precisare che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione dei documenti prodotti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento (Cass., 7 settembre 2009, n. 19271; v. pure Cass., n. 23705/2013) e che non possono assumere rilievo i riferimenti contenuti sempre nel primo motivo di ricorso a documentazione sanitaria della quale la parte si limita a dedurre genericamente il contenuto, con l’assenza di qualsiasi riferimento circostanziato alla eventuale produzione di tali documenti nelle precedenti fasi del giudizio;

che in tal modo risulta disatteso il principio di completezza e di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed interpretato dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, a 6937; Cass., ord., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., 12 giugno 2008, n. 15808; Cass., 25 maggio 2007, n. 12239);

7. che anche il secondo motivo, per come formulato, è avulso dalla concreta motivazione del giudice del gravame, dovendo evidenziarsi che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio, potendo porsi, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;

che poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni, nonchè una valutazione secondo equità, è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste, essendo la violazione delle norme denunciate tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, sì che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione e che ciò tanto più è vero sotto il vigore dell’art. 360, n. 5, novellato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile ratione temporis;

8. che, quanto al terzo motivo, perchè la violazione invocata sussista si deve essere in presenza di un vizio così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione a di motivazione, che si configura quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

che nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni altra valutazione, la motivazione adottata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione della controversia esplicitata;

9. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1;

10. che le spese del presente giudizio non sono ripetibili, in presenza di dichiarazione idoneamente sottoscritta ai fini dell’esonero dal relativo pagamento;

11. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto dovuto il contributo di legge.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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