Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24058 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26188/2018 proposto da:

N.M., rappresentato e difeso dall’avvocato X.Q

giusta procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliato in Roma,

studio dell’avvocato A.M.;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 27-6-2018;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal

Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

N.M. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.) il ricorrente eccepisce di non aver mai fatto, in appello, domanda di protezione umanitaria, in quanto tale forma di protezione era stata già riconosciuta dalla commissione territoriale competente; sicchè la corte d’appello, nel rigettare il gravame per inesistenza dei presupposti di cui all’art. 5 del T.U. Imm. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, avrebbe pronunciato ultra petita;

col secondo e col terzo motivo (violazione o falsa applicazione (i) degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); nonchè (ii) degli artt. da 2 a 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 14, art. 5 T.U. Imm., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e artt. 2 e 3 della Cedu) censura la sentenza per aver negato l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria omettendo di reperire, anche d’ufficio, informazioni aggiornate sulla situazione del Mali, paese di provenienza del richiedente;

col quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 5 e 19 T.U. Imm.) censura la sentenza per avere escluso peraltro incorrendo nel già eccepito vizio di ultrapetizione – i presupposti della protezione umanitaria;

il primo e il quarto motivo sono inammissibili per difetto di interesse;

lo stesso ricorrente assume che il Permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato accordato in sede amministrativa;

ne consegue che l’impugnata sentenza, nel rigettare l’appello del medesimo richiedente asseritamente limitato a invocare la protezione internazionale nella distinta forma della sussidiaria, non spiega alcun effetto sul permesso che in ogni caso si assume già definitivamente ottenuto;

la statuizione è invero costituita esclusivamente dal rigetto dell’appello proposto dal richiedente, sicchè la specifica rilevanza di essa non è suscettibile di essere incrementata in base all’eventuale erroneità della motivazione;

il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, sono inammissibili perchè postulano una critica di merito;

la corte d’appello ha esplicitamente considerato, anche menzionandone le fonti informative ufficiali, la situazione interna della zona territoriale di provenienza del ricorrente, e ha escluso che in essa vi fosse lo stato di pericolo indiscriminato dedotto;

i riscontri oggettivi relativi alla situazione generale del paese di provenienza integrano un giudizio di fatto, ed esso non può essere riesaminato in sede di legittimità;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica in sè doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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