Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24058 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 811-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA COMINI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 10/02/2014 e depositata il

12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1999 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello della contribuente, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado ritenendo che, per quel che qui ancora rileva, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non integrando tale presupposto la presenza di un dipendente part time con funzioni di segretaria.

Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per non avere la CTR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR ha correttamente ritenuto che nel caso di specie la presenza di un dipendente part time con funzioni di segretaria o non integrava il requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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