Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24058 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24058 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ha pronunciato la seguente

C Uk

ORDINANZA
sul ricorso 27676-2012 proposto da:
FIDIALTAITALIA SCPA 02148400126 in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato
STARNA BARBARA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SIMONE MELINA, giusta procura speciale alle liti in
calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
BANCA ANTON VENETA SPA;

– intimata avverso l’ordinanza nel procedimento R.G. 9546/2011 del
TRIBUNALE di PADOVA del 5.11.2012, depositata 11 06/11/2012;

Data pubblicazione: 23/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

In fatto e in diritto
Rilevato che il Tribunale Ordinario di Padova, adito da Fidialtaitalia
s.c.p.a. in opposizione (R.G.n.9456/11) avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale nei suoi confronti su istanza di Banca
Antonveneta s.p.a. per il pagamento di € 269.467,64 oltre interessi e
spese in qualità di fideiussore in relazione ad un finanziamento
concesso dalla Banca ad una delle imprese associate ad esso Consorzio
fidi sulla base di una convenzione stipulata con il medesimo, con
ordinanza depositata il 6 novembre 2012 ha rigettato l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, e disposto per il
prosieguo del giudizio concedendo la provvisoria esecuzione del
decreto opposto;
che Fidialtaitalia s.c.p.a., con atto notificato il 4 dicembre 2012, ha
proposto regolamento di competenza avverso tale provvedimento,
affidato a tre motivi; che l’intimata Banca Antonveneta s.p.a. non ha
svolto difese in questa sede;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
accogliersi il ricorso;
considerato che con il primo motivo si deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art.38 c.p.c. ed il vizio di motivazione, avendo
l’ordinanza erroneamente affermato che l’odierna ricorrente non
avrebbe dedotto alcunché in ordine al criterio di attribuzione della
competenza invocato dalla controparte, basato sul luogo in cui
Ric. 2012 n. 27676 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; che con il
secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione
dell’art.1182 cod.civ. in relazione alfart.20 cod.proc.civ., nonché il
vizio di motivazione, avendo l’ordinanza erroneamente stabilito che il
credito per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento fosse liquido

quindi il luogo di esecuzione di tale obbligazione debba, ai fini della
determinazione della competenza, essere individuato nel domicilio del
creditore Antonveneta, avente sede legale in Padova; che con il terzo
motivo la violazione dell’art.1182 cod.civ. e dell’art.20 cod.proc.civ. ed
il vizio di motivazione vengono prospettati anche con riguardo alla
individuazione del locus destinatae solutionis dell’obbligazione principale in
Padova (anziché in Venezia) ed alla estensibilità, nella specie, di tale
individuazione alla controversia sulla obbligazione fideiussoria;
ritenuto che tali doglianze, esaminabili congiuntamente attesa la stretta
connessione, sono fondate nei limiti delle considerazioni che seguono;
ritenuto che, sin dall’atto di opposizione, la odierna ricorrente aveva
specificamente contestato, anche in base al criterio del locus destinatae
solutionis, la competenza del giudice adito in sede monitoria, indicando,
conseguentemente, i possibili fori competenti alternativamente a
norma dell’art.20 cod.proc.civ.;
che, a norma dell’art.1182 comma 1 e 3 cod.civ., l’obbligazione di
pagamento di somma di denaro dedotta in giudizio deve essere
adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza solo se il
titolo dal quale essa deriva non determina tale luogo di adempimento;
che, nella specie, l’obbligazione di garanzia sulla quale si fonda la
domanda di pagamento azionata in sede monitoria ha titolo nella
convenzione conclusa in Roma dalla Banca Antonveneta con la
odierna ricorrente (convenzione che, in base a quanto stabilito dalla
Ric. 2012 n. 27676 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-3-

sin dall’origine sulla base della convenzione conclusa dalle parti, e che

clausola n.17, ha sostituito quella precedentemente conclusa in
Milano);
che tale convenzione prevede (art.9) che la Banca Antonveneta, in caso
di insolvenza di una delle imprese associate a Fidialtaitalia, si soddisfi
per il 50% del suo credito prelevando la somma dovutale dal “Fondo

l’agenzia di Gallarate della banca stessa; che dunque nella specie il
titolo prevede sia le modalità dell’adempimento della obbligazione di
garanzia (non potendosi considerare lo specifico meccanismo suddetto
quale semplice modalità di pagamento destinata soltanto a facilitare la
riscossione del credito:cfr.tra molte Cass.n.22941/07; n.8547/00), sia il
luogo in cui questo deve avvenire (il che esclude anche la rilevanza, ai
fini della determinazione della competenza per la causa riguardante tale
obbligazione di garanzia, del luogo in cui deve essere adempiuta
l’obbligazione principale: cfr. tra molte Cass.n.14852/01);
che pertanto nella specie, risultando il

locus destinatae solutionis

determinato dalla convenzione, non può trovare applicazione il criterio
suppletivo di individuazione della competenza basato sul domicilio del
creditore (art.1182 comma 1 e 3 cod.civ.), né la circostanza della
temporanea incapienza del suddetto “Fondo rischi”, evidenziata
dall’ordinanza impugnata, può condurre a diverse conclusioni,
trattandosi di circostanza di fatto —che oltretutto Fidialtaitalia è
obbligata dall’art.5 della convenzione a eliminare provvedendo al
reintegro del Fondo che risulti incapiente- inidonea a produrre
l’inefficacia, sulla determinazione della competenza del giudice, delle
pattuizioni contenute nell’art.9 circa le modalità dell’adempimento
della garanzia;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, deve annullarsi
l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza, alternativamente,
Ric. 2012 n. 27676 sez. M1

-4-

ud. 09-07-2013

Rischi” costituito da Fidialtaitalia in forma di conto corrente presso

del Tribunale di Busto Arsizio ove ha sede Fidialtaitalia (secondo il
criterio generale di cui all’art.19 c.p.c. del foro della persona giuridica
convenuta in senso sostanziale), del Tribunale di Roma (luogo in cui
l’obbligazione di garanzia è sorta, essendo ivi stata conclusa la
convenzione da applicare nella specie) e del Tribunale di Busto Arsizio,

eseguita), con quanto implicitamente consegue alla incompetenza del
Tribunale di Padova in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo emesso
(cfr.Cass.n.766/1988);
che alla liquidazione delle spese di questo regolamento provvederà il
giudice dichiarato competente dinanzi al quale la causa sarà riassunta;
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dichiara la
competenza alternativa dei Tribunali di Busto Arsizio, Roma e Busto
Arsizio-Sezione distaccata di Gallarate; rimette al giudice dichiarato
competente dinanzi al quale la causa sarà riassunta la liquidazione delle
spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013.

sede distaccata di Gallarate (ove l’obbligazione di garanzia deve essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA