Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24058 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA;

– intimato –

sul ricorso 3404-2007 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UCKMAR VICTOR,

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 27/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta al

ricorso e ne chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CORASANITI, delega Avvocato

UCKMAR, che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 82/04/06, depositata il 27 settembre 2006, con la quale, rigettato il suo appello contro quella della commissione tributaria provinciale, veniva condivisa la pretesa della Fondazione Teatro Comunale di Bologna inerente ai rifiuto di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-2000 sui contributi percepiti da parte dell’amministrazione statale. In particolare la CTR osservava che la contribuente non era incorsa in decadenza circa il rimborso dell’imposta versata per il 1998, atteso che il relativo termine decorreva dal saldo e non dagli acconti; inoltre tutta la complessa materia era stata chiarita solo nel 1999 a seguito dell’emanazione della novella di cui al D.Lgs. n. 176 del 1999, mentre per tutte le annualità si trattava di contributi occorsi per ripianare i costi del personale non deducibili, e quindi non imponibili ai fini Irap, a differenza dell’Irpeg. La Fondazione Teatro resiste con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

3. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, secondo cui questo sarebbe affetto dal vizio di tardività, essendo stato notificato il 18.12.2006.

Essa non va condivisa, posto che l’atto di gravame è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il giorno 16 dello stesso mese, e quindi in tempo utile per la sua notificazione, senza che invece rilevi la data in cui il relativo adempimento sia stato compiuto con la consegna al destinatario, giusta anche le pronunce n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, e la sentenza n. 5967 del 18/03/2005 di quella di legittimità, non potendo eventuali ritardi degli organi addetti alla notificazione avere riflessi negativi a carico del notificante.

A). Ricorso principale.

4. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che la contribuente era ormai decaduta da ogni pretesa restitutoria per gli acconti versati relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 1998, avendo presentato la relativa istanza di rimborso il 28.6.2002.

Il motivo è fondato, atteso che in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e succ. modif. ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, mentre il termine ordinario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. Tale principio trova piena applicazione persino nel caso in cui il diritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento a tributo del reddito in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, con la conseguenza che detta sentenza spiega effetti, secondo i principi generali, soltanto in riferimento ai rapporti pendenti e non anche a quelli esauriti, quale deve considerarsi quello in ordine al quale sia decorso il suddetto termine di decadenza (V. pure Cass. Sentenze n. 11987 del 22/05/2006, n. 15200 del 2005).

5. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli art. 112 c.p.c., e di altre norme di legge, poichè il giudice di appello riteneva che l’appellante avesse impugnato la decisione di prime cure solamente per la parte relativa ai costi del personale, e cioè dell’80% dei contributi e non anche per la restante, per la quale perciò si sarebbe formato il giudicato interno, nonostante invece l’impugnativa della pronuncia per tutta la pretesa fiscale dei contributi.

La censura ha pregio, dal momento che l’ufficio ha sempre contestato la fondatezza del diritto azionato dalla Fondazione Teatro nella sua interezza, sul presupposto che i contributi statali versati all’ente sono sempre imponibili, a prescindere dalla destinazione effettuata in concreto degli stessi, e ciò per tutte le annualità in discussione, sicchè l’avere evocato il giudicato interno ancorchè per una sola parte costituisce indubbiamente un’estrapetizione.

6. Col terzo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione di norme di legge, giacchè il giudice di seconde cure non considerava che il contributo andava sottoposto ad imposizione, qualunque sarebbe stato l’uso poi fattone dall’ente beneficiario, ed a prescindere dalle annotazioni del conto economico, dal momento che la non imponibilità deve essere solo prevista dal legislatore o dall’amministrazione con i provvedimenti inerenti alla sua erogazione.

La doglianza va condivisa. La CTR osservava che la Fondazione Teatro aveva fornito prova documentale di avere destinato l’80% di quei contributi al pagamento delle spese del personale, giusta anche le risultanze del bilancio.

L’assunto non è esatto, atteso che si trattava per il contributo pur sempre di elemento positivo che costituiva plusvalenza, e che perciò non poteva sfuggire all’imposizione Irap, rappresentando questa tributo di capitale e non di reddito, non essendone espressamente prevista l’esenzione, posto che in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione stessa tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 14415 del 15/06/2010, Sezioni Unite: n. 21749 del 2009).

Al riguardo appare opportuno pure rilevare “ad abundantiam” – che in “subjecta” materia, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, del (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e pertanto non costituisce interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che anche i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati agli enti lirici per far fronte ai costi, compresi quelli per il personale, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 21749 del 14/10/2009; Sent. n. 4838 del 2007).

B) Ricorso incidentale.

7. Coi motivi addotti a sostegno di esso, e che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, la ricorrente per incidente deduce omessa pronuncia e violazione di norme di legge, in quanto la CTR non emetteva alcuna statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese di controparte anche per il primo grado, compensando quelle del secondo.

Essi appaiono all’evidenza assorbiti.

Ne deriva che il ricorso incidentale va rigettato, mentre quello principale dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e con rigetto dei ricorsi in opposizione della contribuente avverso i mancati rimborsi d’imposta.

8. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della natura delle questioni trattate e della novella legislativa intervenuta nel corso del processo.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; dichiara assorbito l’incidentale, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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