Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24058 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8894-2016 proposto da:

C.A., C.D., C.M.S., tutti quali

eredi di P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OVIDIO, N.32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.A., C.D., C.M.S., quali eredi di P.G. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 e art. 58, è manifestamente infondato.

Ed invero, questa Corte ha chiarito di recente che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. In tale occasione questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente che, deducendo una tardiva produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l’effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l’esercizio del diritto di difesa – cfr. Cass. n. 26831/2014, conf. Cass. n. 23628/2016 -.

Orbene, nel caso di specie le parti ricorrenti non hanno in alcun modo allegato l’effettivo e concreto pregiudizio subito rispetto alla tardiva produzione documentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio che liquidati in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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