Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24057 del 24/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 673-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE,

5637, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FERABECOLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa l’8/10/2013

e depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio meglio indicata in epigrafe, che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la revocazione della precedente decisione adottata dallo stesso organo giudiziario con la quale era stata ritenuta, confermando la sentenza di primo grado, l’insussistenza dei presupposti per applicare l’IRAP al contribuente G.F., esercente l’attività di ragioniere senza la collaborazione di dipendenti.

La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia, fondata sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare – cfr., ex plurimis, Cass. n. 1535/2012 -.

Nel caso di specie, ha errato la CTR nel ritenere insussistente il prospettato errore revocatorio rappresentato dalla presenza di cinque dipendenti nella struttura del contribuente, non potendosi escludere che tale fatto, allegato dall’Agenzia, riconosciuto dallo stesso contribuente nei suoi scritti difensivi e non oggetto di contestazione nel corso del giudizio, potesse avere efficacia decisiva nel giudizio in cui era in discussione la debenza dell’IRAP da parte del contribuente, proprio alla luce dei principi espressi in tema di rilevanza dell’apporto offerto dai lavoratori dipendenti al contribuente professionista da questa Corte – v., da ultimo, Cass. S.U. n. 9451/2016 -. Va solo aggiunto che nessun rilievo ha la circostanza che la CTR avesse individuato ulteriori elementi ai fini dell’esclusione dell’IRAP, potendo il dato fattuale non esaminato – id est la pluralità di dipendenti – giustificare ex se il presupposto del tributo anzidetto.

Sulla base di tali conclusioni, per nulla scalfite dagli argomenti difensivi esposti in memoria dalla parte intimata, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione saesta civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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