Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24057 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24057 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Brindisi con ordinanza n. R.G. 104/2012 del 13/11/2012, depositata il
14/11/2012 nel procedimento pendente tra:
BUZZI UNICEM SPA, in persona dell’Amministratore delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODI0,22, presso
lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati PIERO CAIRE, FRANCO BAZZI;

– ricorrente CALCESTRUZZI ALTAMURA DI ALTAMURA MICHELE & C
SAS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

Data pubblicazione: 23/10/2013

frV

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso come da relazione.

In fatto e in diritto
Rilevato che il Tribunale di Bari, adito da Buzzi Unicem s.p.a. per la

Altamura Michele & c., con decreto del 7 maggio 2012 dichiarava la
propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale
di Brindisi avendo la società trasferito la propria sede in Ostuni il 26
aprile 2011;
che, ricevuti gli atti, il Tribunale di Brindisi ha richiesto d’ufficio il
regolamento di competenza rilevando che, ai sensi dell’art.9 comma 2
L.fall., il trasferimento della sede in Ostuni era avvenuto nell’anno
precedente l’istanza di fallimento;
che Buzzi Unicem s.p.a. ha depositato memoria adesiva all’istanza di
regolamento, ed in tal senso si è espresso anche il Procuratore
Generale nelle sue conclusioni scritte;
ritenuto che l’istanza di regolamento è fondata, atteso che: a)dagli atti
risulta che la s.a.s. Calcestruzzi Altamura ha trasferito la propria sede
legale da Altamura a Ostuni il 26 aprile 2011, quindi nell’anno
antecedente il deposito dell’istanza di fallimento presso il Tribunale di
Bari, avvenuto il 24 gennaio 2012; b)che l’art.9 comma 2 1.fall. (come
modificato dalla legge n.5/2006) stabilisce l’irrilevanza, ai fini della
competenza, del trasferimento della sede dell’impresa avvenuto entro
l’anno anteriore alla istanza di fallimento;
che pertanto si impone l’annullamento del decreto emesso dal
Tribunale di Bari e la declaratoria della competenza di quest’ultimo,
dinanzi al quale vanno rimesse le parti.
P. Q.M.
Ric. 2012 n. 26942 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

dichiarazione di fallimento della s.a.s. Calcestruzzi Altamura di

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bari, dinanzi al quale
rimette le parti annullando il decreto impugnato.

Roma, 9 luglio 2013

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