Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24057 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14217-2015 proposto da:

C.E.P.- CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA, in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

SELVANETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.L., COMUNE DI GALLICANO DEL LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7105/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7105/22/2014, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto da C.E.P. (Consorzio enti pubblici) S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Gallicano nel Lazio, nei confronti della sig.ra L.G.L. e del Comune medesimo per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2004 per area fabbricabile.

La sentenza della CTR, pur richiamando espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 30 novembre 2006, nel dare atto che si trattava di area fabbricabile alla stregua di variante al PRG in virtù di Delib. comunale n. 25 del 2002, approvata dalla Regione solo in data 10 maggio 2011, con Delib. n. 259, ritenne che il Comune avrebbe equiparato terreni prontamente edificabili a quelli solo potenzialmente edificabili, ciò portando a confermare in toto l’annullamento dell’atto impugnato dalla contribuente.

Avverso detta pronuncia C.E.P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese, la sig.ra L.G.L. pur a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione con ordinanza interlocutoria n. 2584/17.

Parte ricorrente si duole, nei motivi di ricorso articolati, dell’interpretazione da parte della CTR della succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che sarebbe contraria al decisum della pronuncia medesima.

In particolare, nel primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (come convertito in L. n. 248 del 2006).

Secondo la ricorrente, infatti, le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata si pongono in contrasto con lo stesso principio di diritto al quale si è dichiarato formalmente di dare applicazione, secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, affermato dalla Sezioni Unite anche alla stregua della succitata norma d’interpretazione autentica; principio, giova qui ricordare, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091) in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della succitata norma d’interpretazione autentica.

Il motivo è da ritenersi manifestamente fondato.

La questione è da porre in relazione alla diversità della base imponibile tra area fabbricabile (secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5) e terreno agricolo (secondo il criterio di cui all’art. 5, comma 7 dello stesso decreto). A tale riguardo, quindi, come chiarito dalla succitata pronuncia delle sezioni Unite, “dinanzi ad una vocazione edificatoria di un suolo, formalizzata in un atto della procedura prevista dalla legislazione urbanistica, il fisco ritiene che, a prescindere dalla status giuridico formale dello stesso, non sia più possibile apprezzarne il valore sulla base di un parametro di riferimento, come il reddito dominicale, che resta superato da più concreti criteri di valutazione economica”. Se è pur vero che la stessa pronuncia, come riportato dalla CTR, precisa che l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili non significa che esse abbiano lo stesso valore, perchè con la perdita d’inedificabilità di un suolo, normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore, deve rilevarsi che la stima dipendente da quelle che sono le concrete possibilità di edificazione opera su un piano logico e giuridico necessariamente posposto alla qualificazione della natura giuridica dell’area.

La decisione impugnata, nel confermare la decisione di primo grado di annullamento in toto dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, non essendo all’epoca intervenuta l’approvazione della variante da parte della Regione, finisce invece con il far dipendere l’imposta dovuta sulla base del parametro, sicuramente non più applicabile per l’anno di riferimento in esame (2004), del reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato del previsto coefficiente per i terreni agricoli.

Di qui la fondatezza della censura che comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi, dovendo il giudice di merito quindi valutare se ed in che limiti risulti congrua la stima del Comune, se rispondente a quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, sulla base dell’indicato elaborato peritale, tenuto conto delle effettive potenzialità edificatorie dei terreni oggetto di accertamento (cfr., in cause analoghe, in senso conforme, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 17556; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14665).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi ulteriori.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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