Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24057 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, (ud. 14/06/2021, dep. 06/09/2021), n.24057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18906/2020 proposto da:

P.S., T.F., quali nonni paterni dei minori

P.A., P.M. e C.B., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Busia Anna Maria,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Pi.Fr., in proprio, nella qualità di tutore dei minori

P.A., P.M. e C.B., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

M.D., P.A., Procuratore Generale presso la

Corte di Appello di Cagliari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 17/2020, depositata in data 15/6/2020, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’adottabilità di P.A., nata il (OMISSIS), P.M., nato il (OMISSIS), e C.B., nato il (OMISSIS), figli di P.A. e C.A.B. (deceduta nel corso del giudizio).

In particolare, i giudici d’appello, per quanto qui ancora interessa (essendo non contestata la statuizione di incapacità genitoriale del padre dei minori, con problemi di tossicodipendenza e di “agiti violenti”, gravato da numerosi precedenti penali ed in stato di carcerazione durante il giudizio di merito), hanno sostenuto che andava confermato il giudizio di primo grado in ordine allo stato di abbandono dei minori per mancanza di parenti aventi rapporti significativi con gli stessi, essendo i nonni paterni, oltre che partecipi di “un ambiente particolarmente degradato caratterizzato da emarginazione e derivazione economica e socio-culturali con inclinazione alla devianza”, incapaci di sottrarsi ai possibili condizionamenti del figlio A., padre dei minori, osservando che: a) nessun rapporto significativo risultava sussistere tra i nipoti ed il nonno paterno, come emergeva dai rapporti dei Servizi Sociali (non essendo mai andato il nonno a trovare i nipoti, adducendo ragioni lavorative, pur non avendo un lavoro fisso; b) la nonna paterna, più vicina sicuramente ai nipoti, finché era in vita la madre dei minori, non aveva assunto “alcuna funzione vicariale della coppia genitoriale o iniziative di sostegno concreto alla madre neppure nel drammatico periodo della malattia di costei”, allorché il padre era in carcere; c) comunque l’ambiente familiare paterno non era in grado di assicurare ai minori un loro equilibrato ed armonioso sviluppo, come ritenuto dal Tribunale sulla base delle relazioni dei Servizi Sociali e della consulenza tecnica d’ufficio, del (OMISSIS) (e quindi implicante una valutazione ancora attuale), sia perché, a fronte del giudicato sulla decadenza del padre dei minori dalla responsabilità genitoriale con necessità di assicurare il rispetto della statuizione di interruzione di qualunque rapporto dei minori con detto genitore, non vi era alcuna garanzia di una sufficiente autonomia dei nonni rispetto al figlio, non avendo i genitori del P.A. mai preso le distanze dalle condotte del figlio per proteggere e tutelare i minori, pur essendo stato P.A. già dichiarato sospeso dalla responsabilità genitoriale nel (OMISSIS), sia perché il nucleo familiare paterno non offriva alcuna garanzia di potere attuare, in favore dei minori, un progetto di vita positivo e stabile, tenuto conto delle relazioni dei Servizi Sociali, delle dichiarazioni di altro figlio della coppia, Pe.Al., nonché del passato, con diverse condanne penali per reati commessi sin da quando era minorenne, riguardante lo stesso P.S., delle problematiche di tossicodipendenza del figlio A., dei gravi precedenti penali dello stesso A. e dell’altra figlia T., non oggetto di alcuna rivisitazione critica, e delle importanti criticità individuali, relazionali e di contesto riguardanti anche la T.; d) alcun elemento di novità era stato dedotto in sede di appello, ad eccezione del miglioramento della situazione economica, “grazie al reddito di cittadinanza ed al reperimento di un’attività lavorativa da parte dei figli” ancora conviventi con gli appellanti, elemento questo irrilevante, essendo necessario, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, che la figura parentale vicariale sia in grado di prendersi cura del minore, non soltanto con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche ma anche assicurando un necessario supporto emotivo e relazionale ai fini dello sviluppo e della formazione della sua personalità; e) neppure poteva rilevare da solo il legame affettivo con le figure dei nonni paterni, atteso che peraltro, considerata la giovane età dei minori (nati tra il (OMISSIS)) non poteva riconoscersi alcun decisivo rilievo ai loro desideri, neppure, peraltro, emersi in sede di accertamento peritale1; f) in riferimento alla possibile futura separazione dei tre fratelli in ipotesi di adozione, il tutore, i Servizi e l’equipe comunitaria avevano concordato sulla necessità di mantenere uniti i minori, legati da un forte senso di complicità ed amore, con abbinamento ad una sola coppia adottiva.

Avverso la suddetta pronuncia, P.S. e T.F., in qualità di nonni paterni di P.A., P.M. e C.B. propongono ricorso per cassazione, notificato il 7-9/7/2020, affidato a tre motivi, nei confronti di Avv. Pi.Fr., in qualità di tutore dei minori P.A., P.M. e C.B., (che resiste con controricorso, notificato il 18-21/9/2020). I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano:, a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in particolare in ordine allo stato di abbandono dei minori ed alla inidoneità dei nonni paterni; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12, comma 1, e art. 15 della Convenzione di Strasburgo resa esecutiva con L. n. 357 del 1974, art. 2729 c.c., artt. 29 e 30 Cost.; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente in ordine alla ritenuta irrilevanza del miglioramento della situazione economica del nucleo famigliare dei nonni (in conseguenza della fruizione del reddito di cittadinanza e del reperimento di attività lavorativa da parte degli ultimi figli conviventi della coppia di nonni).

2. Risulta anzitutto infondata eccezione di tardività della notifica del controricorso, in quanto notificato (il 18/9/2020) entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e quindi non oltre il termine complessivo di gg 40 dalla notificazione del ricorso, nella specie avvenuta il 9/7/2020.

3. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Con riguardo al vizio di motivazione apparente, dedotto con il primo ed il terzo motivo, lo stesso risulta infondato.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Orbene la Corte d’appello ha, con motivazione articolata e compiuta, ritenuto, anzitutto, che, da un lato, non fossero emersi rapporti significativi dei nonni paterni con i nipoti, principalmente con riguardo alla figura del nonno paterno, e che, in ogni caso, non vi fosse alcuna garanzia sia di una loro effettiva autonomia, secondo una valutazione ispirata al superiore interesse dei minori, rispetto al figlio A., padre dei minori, dichiarato decaduto definitivamente dalla responsabilità genitoriale, essendo stata dagli stessi, anzi, sempre negata la gravità della situazione familiare e delle problematiche degli altri figli della coppia, così non dimostrandosi un’effettiva presa di coscienza della gravità delle condotte e del contesto socio-familiare, sia di una loro idoneità ad assicurare un necessario supporto emotivo e relazionale ai nipoti, ai fini dello sviluppo e della formazione della sua personalità.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

Quanto poi dedotto dai ricorrenti nel corpo dei motivi, non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme in tema di adozione appare palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.

Invero la doglianza in ordine all’asserita mancata valutazione della possibilità di adottare misure di sostegno non si confronta con la decisione impugnata che ha dato conto del lungo processo di osservazione da parte dei servizi sociali e del consulente tecnico d’ufficio. Si verte quindi in tema di accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non censurabile al di fuori dei precisi limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. SUU 8053/2014).

La Corte di merito ha poi motivatamente preso posizione sull’unico elemento di novità addotto nel gravame, il miglioramento economico, giudicandolo di per sé non rilevante.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi di diritto già affermati da questo giudice di legittimità, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore ed in relazione alle figure parentali vicariali.

Questa Corte ha invero già chiarito che (Cass. 9021/2018) “lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità” e che (Cass. 274/2020) la figura parentale vicariante deve essere “in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono”, nucleo questo essenziale ed imprescindibile. La necessità di un effettivo mantenimento di rapporti significativi con il minore è evidenziata anche dalla sentenza n. 26879/2018 di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della concreta vicenda, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.

Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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