Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24056 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24056 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 14431-2011 proposto da:
MALIZIA IDA MLZDIA50P64I158H, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio
dell’avvocato ANASTASIO CARLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato STARACE MATTEO ANTONIO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
COLOGNO ENZO ENRICO;

– intimato avverso la sentenza n. 140/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 28/01/2010, depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

CQS

Data pubblicazione: 23/10/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 14431 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

Ricorre per cassazione la moglie.
Non ha svolto attività difensiva il marito
Non si ravvisa violazione alcuna di legge.
Per giurisprudenza consolidata, l’assegno deve tendere alla
conservazione, per l’avente diritto, del tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può sicuramente
essere l’attuale disparità economica tra i coniugi stessi ( tra le altre,
Cass. 2156 del 2010).
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione congrua e non
illogica.
Il ricorrente propone nella sostanza profili e valutazioni di fatto,
insuscettibili di controllo in questa sede.
Chiarisce il giudice a quo che la Malizia non ha fornito prova alcuna
del suo diritto, avendo omesso di dimostrare le sue pregresse
condizioni di vita, il peggioramento delle condizioni reddituali per il
venir meno dell’unione coniugale e la propria inadeguatezza a
produrre reddito in modo da proseguire un regime di vita assimilabile
a quello precedente.
Va dato atto che la Malizia non ha risposto all’interrogatorio formale
deferitole dal marito, a fronte dell’affermazione dello stesso circa
l’attività da essa svolta come cuoca, secondo le sue dichiarazioni
fornite all’udienza presidenziale di separazione.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la controparte.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ro a, 9 luglio 2013
resid e

f)

In un procedimento di divorzio tra MALIZIA Ida e COLOGNO Enzo
Enrico, il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 1/9/2010,
accoglieva la domanda di assegno per la moglie. La Corte d’Appello
di Bari, con sentenza in data 15/02/2011, in riforma i escludeva tale
assegno.

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