Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24055 del 24/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20714/2014 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BENIGNI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 22/05/2013, depositata il 4/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO NIANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 340/23/2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso del contribuente G.l., esercente attività di medico specialista in pediatria ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa ai periodi d’imposta 2003-2007 a riguardo di versamenti già effettuati e che si assumevano indebiti per il difetto del presupposto d’imposta consistente nell’autonoma organizzazione.
La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene esenti da soggezione all’imposta solo quelle attività autonome per le quali difetti il ricorso non occasionale al lavoro altrui e dopo avere evidenziato che l’Agenzia aveva prospettato che nella specie erano presenti anche costi per beni strumentali – ha motivato la decisione nel senso che l’utilizzo di lavoratori dipendenti da parte del contribuente, in una con esborsi per collaborazioni esterne, determinava la sua assoggettabilità ad IRAP. Nelle dichiarazioni dei redditi da quest’ultimo prodotte risultavano infatti spese per tali prestazioni/collaborazioni, di importo peculiarmente significativo per l’anno 2006, tali che si potessero considerare non occasionali ma continuative, siccome ripetute in tutti i periodi, così che si poteva supporre una coordinazione utile all’individuazione del presupposto di imposta.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, oltre che sull’omesso esame di un fatto decisivo) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto sussistente il presupposto di imposta in ragione di indici inidonei a comprovare la sussistenza di quel requisito organizzativo sufficiente ad integrare la base di soggezione all’imposizione IRAP.
Il motivo è da accogliere, perchè fondato.
Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire idonea prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzazione autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuto a capo di una organizzazione autonoma, in difetto di dipendenti a tempo pieno diversi da un unico con compiti esclusivamente esecutivi e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario.
Ciò posto, occorre evidenziare che i rilievi del giudicante di appello non si riferiscono ad elementi astrattamente idonei all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il giudice deve infatti valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (si veda Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), ma senza tralasciare di tenere conto del fatto che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.
E perciò, è peculiarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che con recentissima decisione questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) abbia affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In specie, la superficialità dell’esame fatto dal giudicante va apprezzata alla luce del principio giurisprudenzialmente pacifico secondo il quale, in base del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato del D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (a questi fini si vedano Cass. 9451/2016; Cass. n. 6855/2016; Cass. n. 9276/2012 e Cass. n. 9693/2012).
E perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superare il livello discretivo di cui si è detto. Ciò non avendo fatto, ed anzi palesandosi direttamente dagli atti di causa che un simile apporto produttivo sia da ritenersi non idoneo a questo proposito, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo (ed assorbimento del secondo), con conseguente facoltà per la Corte di decidere direttamente la lite, non essendovi ragione di accertamento di ulteriori fatti”.
Il Collegio condivide la relazione depositata, ma ritiene opportuno disporre la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, essendo necessaria una nuova valutazione dei fatti alla luce di detti principi giurisprudenziali.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016