Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24055 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24055 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 8167-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CIANCIO CARMELA quale erede di Ciancio Paratore Giovanni;
– intimata avverso la sentenza n. 95/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3.2.2011, depositata 11 29/03/2011;

Data pubblicazione: 23/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

be

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 08167 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

,.

r.g. n. 8167/2012 Inps c. Ciancio Carmela (erede di Ciancio Paratore Giovanni)
Oggetto: trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Giovanni Ciancio Paratore ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione
della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della legge n.
222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte
di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità
in pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha ritenuto, in particolare,
sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per
la sua definitività e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla
pensione di invalidità. Ha osservato che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo. L’intimata
non si è costituita;
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. I della legge n. 222/84, 8 d.l. n.
463/83 conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52,
1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della citata
legge n. 222 del 1984, nella parte in cui prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore
a quello dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di
pensione di invalidità conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636;
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la previsione secondo cui, in caso di trasformazione
dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico
più favorevole in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione della prestazione
da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n. 222/84, in pensione di
vecchiaia, e non pure nel caso di trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14
aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. ex plurimis Cass. n. 17492/2010); così come solo
nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, com1

..

. ma 10, della legge n. 222/84, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n.
18580/2008, Cass. n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass. sez. unite n. 9492/2004, la quale
afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione
di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi);
6. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato”;

lare che va ribadito il principio secondo cui la richiesta di conversione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia non implica il diritto dell’assicurato a conservare l’eventuale più favorevole
importo economico della prestazione di cui è titolare; per il che la pensione di vecchiaia, conseguita
per effetto della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della prestazione precedentemente goduta (cfr. da ultimo Cass. n. 3855/2011);
che, in conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “La trasformazione della pensione
di invalidità acquisita nel regime del r.d.l. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia, consentita solo
se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione, opera come
effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione non
dà titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento”;
che la sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo principio, deve pertanto essere cassata,
mentre la causa va rinviata per i necessari accertamenti di fatto ad altro giudice, che si designa nella
Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, il quale si uniformerà al principio di diritto
sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, rilevando in partico-

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