Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24055 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 58, presso lo studio dell’avvocato LOPINTO MARIA

STELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CASSOTTA GIORGIO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MELFI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 281/1/05, depositata il 19.12.05, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto da T.A. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato disatteso il ricorso proposto dal medesimo nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrare di Melfi ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 1995.

2. La CTR riteneva, invero, che – a fronte dei dati inequivoci desumibili dalla contabilità parallela rinvenuta dalla Guardia di Finanza di Bari presso il contribuente, ed attestanti lo svolgimento, da parte del medesimo, di un’attività di lavoro autonomo, concretatasi nella collaborazione continuativa e non occasionale con la Master Game s.r.l. di Bari – il T. non avesse addotto convincenti elementi di prova, idonei a contrastare l’accertamento induttivo contenuto nel predetto atto impositivo.

3. Per la cassazione della sentenza n. 281/1/05 ha proposto ricorso T.A. articolando due motivi, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il T. deduce l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe, infatti, in maniera del tutto incongrua – a parere del ricorrente – ritenuto che gli elementi di prova forniti dal contribuente (consulenza di parte ed allegazioni documentali) non fossero idonei a giustificare la richiesta di riforma della decisione di prime cure.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il T. deduce, poi, la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’impugnata sentenza sarebbe, invero, del tutto priva del necessario supporto argomentativo, essendo fondata esclusivamente – ad avviso del ricorrente – sull’acritica ricezione delle risultanze di meri brogliacci o quaderni, posti a fondamento dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, peraltro del tutto privi di qualsivoglia valore sul piano probatorio.

3. Le due censure – che, stante la loro evidente connessione, vengono esaminate congiuntamente – si palesano, a giudizio della Corte, del tutto destituite di fondamento e devono, perciò, essere disattese.

3.1. Dall’esame dello stesso ricorso del contribuente, nonchè della decisione di appello, si evince, infatti, che la Guardia di Finanza di Bari, nel corso di una verifica fiscale presso la società Master Game s.r.l., rinveniva della documentazione extracontabile, costituita – in sostanza – da “brogliacci delle entrate”, dai quali era possibile dedurre la sussistenza di una contabilità “in nero”, riconducibile alla stessa società.

Da tale contabilità ufficiosa, dapprima la Guardia di Finanza (nel processo verbale di constatazione redatto), di poi l’Ufficio finanziario, traevano, pertanto, il convincimento che gli incassi annotati su detti brogliacci – e contraddistinti con la lettera “N” (verosimilmente equivalente ad imponibili “in nero”) – corrispondessero ad entrate procurate da collaboratori della società mediante noleggio di beni (video giochi, biliardi, flipper, ecc), costituenti oggetto dell’attività di impresa della Master Game s.r.l.

3.2. In particolare, tra i vari nominativi riportati nella documentazione extracontabile summenzionata, T.A. risultava uno dei principali collaboratori della società, dalla quale aveva ricevuto notevoli compensi, negli anni dal 1994 al 1998.

Orbene, poichè l’odierno ricorrente non risultava titolare di attività commerciale alcuna, la Guardia di Finanza di Bari iniziava nei suoi confronti una verifica fiscale, che si concludeva con un processo verbale di constatazione, nel quale veniva ipotizzata la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, tra il T. e la Master Game s.r.l., dal quale derivava, pertanto, a favore del primo, un reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a). Di qui l’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Melfi, dell’atto impositivo, la cui impugnativa costituisce oggetto del presente giudizio.

3.3. Premesso quanto precede, rileva la Corte che la decisione impugnata non presenta affatto i vizi che le sono stati addebitati dal ricorrente, sul piano della motivazione.

3.3.1. La CTR ha tratto, invero, elementi di convincimento – ai fini della conferma dell’avviso di accertamento induttivo emesso dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – dai brogliacci reperiti presso la sede della società Master Game s.r.l., nonchè presso l’abitazione dell’amministratore e dei soci della società, attestanti la sussistenza di ricavi indotti dall’attività svolta, in suo favore, da alcuni collaboratori, tra i quali il T..

Considerato, poi, che quest’ultimo – come evidenziato anche dallo stesso ricorrente – non risultava titolare di alcuna attività commerciale, e che – per contro – al medesimo era stata corrisposta, come era emerso dalla predetta documentazione extracontabile, una consistente percentuale degli incassi di competenza della Master Game s.r.l., e che risultavano altresì emessi in suo favore assegni da parte dell’amministratore di detta società, la CTR, confermando l’iter argomentativo dell’Ufficio, ne inferiva la titolarità di un reddito di lavoro autonomo in capo al T., ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a).

Tanto più che il medesimo, dai suddetti brogliacci extracontabili, risultava essere stato uno dei principali collaboratori della Master Game s.r.l. negli anni dal 1994 al 1998.

3.3.2. Orbene, non può revocarsi in dubbio che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Nella nozione di “scrittura contabile”, che – a norma dell’art. 2709 c.c. – fa prova contro l’imprenditore, devono ritenersi, per vero, ricompresi – ad avviso della Corte – tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, o che comunque siano suscettibili di rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta.

Ne discende che la predetta “contabilità in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, incombendo al contribuendo, a fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale ed ufficiosa, l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (Cass. 25610/06, 19598/03, 11459/01).

3.3.3. Nel caso di specie, la CTR ha, perciò, tratto del tutto legittimamente, per le ragioni suesposte, elementi di convincimento dai brogliacc e dai quaderni della società, nonchè dall’altro documentazione extracontabile reperita dalla Guardia di Finanza, dalla quale poteva desumersi – come, del resto, riconosciuto dallo stesso ricorrente (v. p. 4 del ricorso) – che il T. negli anni 1994-1998 era stato uno dei principali collaboratori della Master Game s.r.l., e che al medesimo era stata corrisposta una rilevante parte degli incassi della società.

A fronte di tali elementi – di innegabile rilevanza sul piano probatorio – l’odierno ricorrente non era, per contro, in grado di fornire, come si rileva dall’impugnata sentenza, alcun elemento di prova convincente, idoneo a giustificare la consistente situazione patrimoniale riscontrata in capo ai vari componenti della sua famiglia.

4. Ne discende che il ricorso proposto dal T., per tutti i motivi suesposti, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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