Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24055 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.12/10/2017), n. 24055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2648-2015 proposto da:
M.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROSSELLA SCIAVI;
– ricorrente –
contro
CREDITO VALTELLINESE SOC COOP, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI, 17, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO RICCIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MICHELE MAZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2548/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.
Fatto
OSSERVA
In data 26 ottobre 2006 Marano Grazia vendeva a M.E.A. la sua quota di proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS) e con il medesimo atto M.L., marito di Ma.Gr., vendeva al cognato M.E.A. l’altra quota dei predetti immobili: la vendita veniva conclusa per il prezzo complessivo di Euro 45.000,00.
Con citazione del marzo 2008 Credito Valtellinese soc. coop. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio la venditrice Ma. e l’acquirente M.E.A. per sentire dichiarare inefficace la compravendita a norma dell’art. 2901 c.c..
Il 24 gennaio 2011 il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda dell’istituto di credito.
La sentenza era impugnata da M. e, nella resistenza del Credito Valtellinese, la Corte di appello di Milano in data 25 giugno 2014 respingeva il gravame.
Contro tale pronuncia M.E.A. ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi.
Il Credito Valtellinese si è difeso con controricorso.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2901 c.c..
Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 232 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c..
Avendo il relatore individuato una ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in camera di consiglio.
Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritiene che non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè esso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione prima, tabellarmente competente.
PQM
La Corte:
dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della sezione prima.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017