Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24054 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 26/09/2019), n.24054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9106/2014 proposto da:

Comune di Santa Marina, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. 1390, presso lo

studio dell’avvocato Grande Carmela, rappresentato e difeso

dall’avvocato Grivet Fojaja Anna Lucia, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana n. 101, presso lo studio dell’avvocato Maialetti Marco,

rappresentato e difeso dall’avvocato Sorrentino Giancarlo, giusta

procura in calce alla memoria di costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N. proprietario di un fondo sito nel Comune di (OMISSIS) in provincia di Salerno sul quale insistevano due manufatti al servizio della sua attività commerciale di vendita di materiale per l’edilizia, propose opposizione alla stima dell’indennità di esproprio determinata in Euro 8.163,00 asserendo che non erano stati considerati e valutati i due manufatti insistenti sul terreno. A seguito dell’opposizione la Corte di Appello di Salerno ritenne fondata la opposizione e determinò in Euro 40.500,00 il valore dei beni in riferimento alla data del decreto di esproprio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Santa Marina affidato a tre motivi. S.N. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 37 e 38 ed art. 295 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha omesso di valutare che uno dei due manufatti insistente sul fondo era abusivo stante il vincolo di inedificabilità assoluta.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di esproprio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello non ha valutato correttamente il valore del terreno destinato a verde attrezzato e non a parcheggio, stante il vincolo di inedificabilità assoluta dell’area addossata ad un sito soggetto a vincolo ambientale ed ha fissato in Euro 40.500,00 il valore degli immobili espropriati.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello ha accolto l’opposizione in ragione della circostanza che, nelle more del giudizio, era intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 352 del 1992, art. 5 bis, in relazione al valore agricolo medio e pertanto non avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del Comune.

Il primi due motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti, assorbito il terzo.

Infatti la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto che in base al P.R.G. approvato in data 11/6/1990 l’area fosse destinata a verde privato (zona E4) e pertanto soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Ciò nonostante la Corte di Appello ha accertato che il suolo era occupato da due manufatti di cui uno ripristinato a seguito di concessione edilizia del 16/11/1984 e pertanto, condividendo le valutazioni del CTU ed in particolare l’ipotesi A dell’elaborato peritale, ha determinato l’indennità di esproprio secondo il metodo di stima sintetico-comparativo sulla base del valore di un terreno edificato. Così facendo la Corte di Merito non ha tenuto conto che il Comune di Marina aveva emesso l’ordinanza di demolizione n. 42 del 12/2/2010, a seguito del rigetto da parte dello stesso Ente di un’istanza di condono edilizio ex L. n. 724 del 1994, avanzata da S.N. il 31/3/1995, ritenuta non veritiera la datazione delle opere che il proprietario aveva dichiarato essere precedenti al 1967, nonchè altra ordinanza di demolizione n. 16 del 12/8/2008 relativa al secondo fabbricato.

In considerazione di quanto sopra risultano fondati i primi due motivi di ricorso secondo i quali la stima effettuata dal CTU che ha ritenuto legittime le opere edificate non è condivisibile poichè in totale spregio della normativa urbanistica vigente e della destinazione urbanistica del bene.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, la quale nello stabilire la misura dell’indennità di esproprio si atterrà a quanto stabilito nella presente ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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