Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24054 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20553/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

PELLEGRINI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3869/46/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’1/04/2014, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Napoli ha accolto l’appello di D.G.R. – appello proposto contro la sentenza n. 148/05/2013 della CTP di Napoli che aveva già ritenuto integralmente infondato il ricorso del contribuente – ed ha così accolto il ricorso avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata in relazione a periodi di imposta anni 2006-2009, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente esercita la professione di medico di medicina generale (in convenzione con il servizio sanitario nazionale) ed è privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dato atto che secondo parte pubblica già in sè l’attività di medico “convenzionato” integra il presupposto d’imposta ai fini IRAP – ha motivato la decisione evidenziando che non per la stessa natura dell’attività svolta o per la disponibilità di uno studio professionale può considerarsi soggetto ad IRAP il medico di medicina generale, ma in quanto l’Ufficio -assolvendo all’onere di prova che gli incombe – dimostri la sussistenza in concreto del presupposto d’imposta, e cioè l’esistenza di un’organizzazione di capitali o di lavoro altrui. In mancanza di tale prova, deve presumersi che l’attività sia espletata in assenza di organizzazione. Nella specie, l’ufficio non aveva dimostrato (al di là dell’esistenza di minime spese per prestazioni di lavoro dipendente e dello scarso valore dei beni strumentali) elementi idonei a supportare tale conclusione.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso nel quale ha eccepito la nullità del ricorso per essere quest’ultimo intestato e notificato a persona diversa da quella che era stata parte del processo di appello e destinatario della sentenza e cioè D.G.R. anzicchè D.G.A.. Detta eccezione non può essere condivisa, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale condiviso e ribadito secondo il quale: “Il requisito dell’indicazione delle parti, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, per l’atto di citazione e, pertanto, l’errore inficiante l’indicazione della parte contro cui l’impugnazione è rivolta non incide sulla validità del ricorso, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte (nella fattispecie, la Suprema Corte, sulla base del contenuto del ricorso e della sentenza impugnata, ha ritenuto irrilevante il fatto che l’intimata, società semplice, fosse stata indicata, per mero errore materiale, come società in accomandita semplice)”. (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10226 del 27/06/2003). Nella specie di causa, non poteva che risultare evidente che si è trattato di un semplice errore materiale nella compilazione del ricorso, dovuto all’esistenza di omonimia tra patronimici di soggetti ricorrenti nei gradi di merito, siccome i dati della pronuncia impugnata, riportati in ricorso, avrebbero dovuto far intendere.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente Agenzia prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.), e – sulla premessa che era risultato dalle stesse dichiarazioni dei redditi presentate dalla parte contribuente che quest’ultima aveva sostenuto spese per avvalersi di collaborazione di lavoro dipendente – si duole per avere la CTR da un canto asserito, in generale, la rilevanza della sussistenza di indici sintomatici (quali la presenza di spese per prestazioni di lavoro) e d’altro canto escluso, in concreto, la sussistenza del presupposto d’imposta in relazione ad una fattispecie nella quale si discute – appunto – di un professionista che si avvalga per lo svolgimento della sua professione di un dipendente oltre che di prestazioni non occasionali di terzi.

Eludendo questa censura, la CTR aveva in concreto risolto negativamente la questione giuridica concernente l’integrazione del presupposto di imposta nella fattispecie qui in discorso, in considerazione della regula iuris (desumibile dalla pronuncia di Cass. S.U. 12109/2009 ed altre) secondo cui la presenza di personale dipendente è di per sè elemento idoneo a costituire presupposto di imposta.

Con il secondo motivo (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) e con il terzo motivo (centrato sulla violazione dell’art. 111 Cost.) la parte ricorrente si duole ancora di omessa motivazione (non avendo il giudicante spiegato in alcun modo come aveva esaminato e risolto la questione degli indici rivelatori del presupposto d’imposta) e di motivazione apparente (avendo il giudicante argomentato con modalità apodittiche ed indistinte).

I motivi (da esaminare congiuntamente per la loro stretta coerenza) appaiono infondati e da disattendersi.

Da un canto appare manifestamente infondato l’assunto di omessa motivazione e quello di motivazione apparente della pronuncia impugnata, risultando che il giudicante (nel motivare con argomenti pregiudiziali ed assorbenti) ha implicitamente risolto negativamente la censura concernente l’esistenza di lavoro dipendente, ovviamente da considerarsi irrilevante alla luce degli argomenti decisionali, di cui si è dato conto nel riassumerne la motivazione.

Quanto al merito della questione prospettata con il secondo motivo, va detto preliminarmente che con recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di questo autorevole arresto, l’assunto contrario di parte ricorrente, secondo il quale l’esborso sostenuto per dotarsi della collaborazione di un solo dipendente (di genere puramente esecutivo) sarebbe sintomo della sussistenza dell’elemento idoneo ad integrare il presupposto d’imposta, non può trovare qui accoglimento alcuno.

E perciò, non resta che concludere per l’integrale infondatezza dell’impugnazione, con la conseguente possibilità di decidere il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Le spese del presente procedimento vanno compensate atteso il recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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