Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24054 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24054

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11516-2016 proposto da:

SMALBO SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE CELLINO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1720/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Preso atto che:

il Consigliere Relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la

controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso

infondato perchè viene censurata una valutazione di merito

effettuata dal Tribunale di Torino, che,non presentando alcun vizio

logico e/o giuridico, non è suscettibile di essere riconsiderata

nel giudizio di legittimità.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio:

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Che

La società Smalbo srl con ricorso del 10 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 1720 del 2016 con la quale il Tribunale di Torino, che confermava la sentenza del Giudice di Pace di Torino, aveva convalidato l’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto della Provincia di Torino aveva ingiunto alla società Smalbo il pagamento della somma di Euro 128,10 per violazione dell’art. 142 C.d.S. commessa in (OMISSIS). Il Giudice di Pace aveva ridotto, tuttavia, la sanzione al minimo edittale di Euro 67,84, oltre le spese di notifica del verbale e dell’ingiunzione per una cifra complessiva di Euro mille 73,44 con compensazione delle spese di lite Secondo il Tribunale di Torino, doveva ritenersi provata in capo all’appellante della colpa nella violazione sebbene lieve, posto che lo scarto tra la velocità dell’autovettura rilevata con l’autovelox era di Km 76,30, mentre il limite previsto era di Km 70, contestato come pari ad 1,3 Km/h, calcolato già tenendo conto della tolleranza di legge di 5Km/h Con la specificazione che non oltre la tolleranza prevista per legge non potevano essere riconosciute altre tolleranze. Non appariva, per altro, fondato l’assunto secondo cui il conducente non sarebbe in grado di rendersi conto del superamento del limite di velocità di 1,3 Km/h, posto che, in realtà, il superamento del limite di velocità è di 6,30 Km/h e, dunque, senza dubbio percepibile dal conducente e certo non riconducibile ad un gesto involontario nel premere il pedale sull’acceleratore, potendo il superamento del limite della velocità essere percepito, anche sensorialmente. Nel caso in esame, altresì, l’opponente non avrebbe provato la propria assenza di colpa, e lo avrebbe dovuto fare, dato che la L. n. 689 del 1981, art. 3 indica una presunzione di colpa, riservando al conducente l’onere di provare di avere agito senza colpa.

La cassazione è stata chiesta per un motivo: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge in riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 3. La Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo scarto di velocità sanzionato per quanto minimo fosse percepibile sensorialmente, senza chiarire in base a quali elementi potesse essere precipito un minimo scarto di velocità. Il Tribunale non avrebbe neppure chiarito quale prova avrebbe dovuto fornire il ricorrente per dimostrare di essere esente da colpa, non tenendo conto che la migliore prova della carenza di elemento soggettivo dovrebbe ritenersi proprio la misura minima dello scarto di velocità insieme ad altri elementi, come ad esempio il non aver provocato danni alla circolazione.

2.1 – Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione del superamento del limite di velocità di 6,30 Km/h), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo e nel rispetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha nuovamente riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero, erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

Ora, nel caso in esame, il Tribunale si è limitato ad accertare che il limite massimo di velocità era stato superato di 6,30 Km/h e che tale superamento era senza dubbio percepibile dal conducente e, comunque, non riconducibile ad un gesto involontario, nel premere il pedale dell’acceleratore, potendo il superamento del limite della velocità essere percepito, anche, sensorialmente. Si tratta, come è di tutta evidenza, di una valutazione di merito che, non presentando alcun vizio logico e/o giuridico, non è suscettibile di essere riconsiderata nel giudizio di legittimità.

Il superamento del limite di velocità determina ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, come ha pure evidenziato il Tribunale di Torino, una presunzione di colpa del trasgressore che per se stessa non può essere superata con il ritenere che il superamento di velocità era minimo e, comunque, non aveva provocato danni alla circolazione perchè la presunzione di colpa di cui si dice non è dalla legge graduata, anzi, è collegata al superamento della velocità, quale che sia, mentre il mancato danno alla circolazione è dovuto a circostanze non volute o determinate dal trasgressore, quindi, irrilevante ai fini dell’apprezzamento dell’elemento soggettivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che la prefettura della Provincia di Torino intimata, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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