Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24053 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20361/2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

BERTOLINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 751/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la memoria depositata dal ricorrente nelle more del procedimento di cassazione.

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Milano ha disatteso l’appello di B.A. -appello proposto contro la sentenza n. 110/07/2011 della CTP di Brescia che aveva già integralmente respinto il ricorso del contribuente – ed ha così reietto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni 2001-2009, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente – esercente l’attività di medico di medicina generale – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dopo avere premesso che la CTP aveva rigettato il ricorso perchè il contribuente non aveva elencato i singoli versamenti e neppure consentito la puntuale ricostruzione del suo credito, attesa l’incoerente esposizione dei dati concernenti gli importi ripetibili – ha motivato la decisione rilevando il contribuente non aveva dimostrato con esibizione dei documenti contabili, con gli F24 dei versamenti IRAP effettuati ed il libro dei beni ammortizzabili, di trovarsi effettivamente nella condizione di non assoggettabilità e si era sottratto alla verifica del “mero fatto”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a duplice motivo (il secondo dei quali articolato in sottosezioni).

L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo d’impugnazione (centrato sulla “erroneità ed infondatezza della motivazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la parte ricorrente si duole per essere la motivazione della pronuncia “contraria alla realtà dei fatti”, atteso che il collegio “aveva a disposizione tutti gli elementi idonei a valutare ed esaminare i caratteri propri delle modalità di espletamento dell’attività”, atteso che esso contribuente aveva “allegato a supporto della domanda sia i versamenti IRAP sia i quadri RE della dichiarazione dei redditi per tutti gli anni in questione”, tanto che il primo giudice ne aveva fatto esame. Anche in grado di appello è stato ribadito che oggetto del rimborso “era unicamente la parte del reddito prodotto con l’attività convenzionata”.

Il motivo appare inammissibilmente formulato.

La parte ricorrente, infatti, ha omesso di enucleare quale sia il fatto controverso del quale il giudicante ha omesso l’esame (secondo la prospettiva nella quale soltanto è legittimo rivolgere alla Corte il riesame dell’aspetto motivazionale della sentenza, a seguito della novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1) e si è limitata a vagamente prospettare di avere assolto al proprio onere di prova, senza dettagliare il come ed il dove e peraltro evidenziando essa stessa di avere articolato una domanda (rimborso della sola parte di reddito prodotto con l’esercizio dell’attività convenzionata) che avrebbe necessariamente implicato un peculiare dettaglio ai fini della distinzione tra ciò che era stato fatto oggetto di istanza di ripetizione e ciò che invece ne era rimasto fuori.

In difetto della ben che minima delucidazione a questo riguardo, anche nella presente sede, altro non resta che concludere nel senso dell’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sull’illegittimità della sentenza per: a) carenza ed insufficienza della motivazione; b) omesso esame su punti decisivi della controversia; c) violazione del principio di capacità contributiva) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia omesso di esaminare “tutte le argomentazioni di fatto e di diritto volte a provare e dimostrare in concreto l’assenza di autonoma organizzazione” (a cui segue il dettaglio dei “motivi che non sono stati affrontati dalla CTR).

Anche detto motivo appare inammissibilmente formulato, essendo rimasta la critica in una zona indistinta a confine tra la censura di omessa pronuncia, quella di violazione di legge (che neppure è stata individuata) ed omesso esame di un fatto decisivo, tanto che non è dato di comprendere quale sia il vizio che effettivamente e concretamente la parte ricorrente vuole fare valere e neppure si comprende quale sia l’argomento (tra quelli utilizzati dalla CFR per respingere la domanda) che sia oggetto di critica.

Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in camera di consiglio per inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata; peraltro rileva, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, che nel caso di specie di verte in un’ipotesi evidente di c.d. “doppia conforme”, con conseguente preclusione della proponibilità delle censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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