Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24051 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18606/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 233/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 23/09/2013,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Firenze ha accolto l’appello di F.A. – appello proposto contro la sentenza n. 172/01/2012 della CTP di Livorno che aveva respinto il ricorso del contribuente anzidetto – ed ha così accolto il ricorso avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata in relazione al periodo di imposta anno 2004, ricorso proposto sulla premessa che la contribuente esercita la professione di medico di medicina generale ed è privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che la natura dell’attività “rende difficile ipotizzare che la presenza di un dipendente….possa realizzare quel quid pluris dell’autonoma organizzazione, la quale amplifica le prestazioni del lavoro autonomo” ed argomentando nel senso che – in ragione della documentazione dalla parte ricorrente prodotta in giudizio – era risultato che quest’ultimo godeva di “minima dotazione strumentale registrata nel libro dei beni ammortizzabili”, e che la presenza del dipendente a tempo parziale non rende indipendente l’attività dell’organizzazione da quella del professionista”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo d’impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e sulla premessa che era stato accertato che il contribuente si era servito di una segretaria (part-time) per lo svolgimento della sua attività, siccome riconosciuto nella stessa pronuncia impugnata – si duole per avere la CTR escluso l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione ad una fattispecie nella quale si discute di un medico convenzionato che si avvalga per lo svolgimento della sua professione di un dipendente. Eludendo questo presupposto, la CTR aveva in concreto risolto negativamente la questione giuridica concernente l’integrazione del presupposto di imposta nella fattispecie qui in discorso, in considerazione della regula iuris (desumibile dalla pronuncia di Cass. S.U. 12109/2009 ed altre) secondo cui la presenza di personale dipendente è di per sè elemento idoneo a costituire presupposto di imposta.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Con recente pronuncia infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di questo autorevole arresto, l’assunto contrario di parte ricorrente, secondo il quale un solo dipendente di genere puramente esecutivo sarebbe elemento idoneo ad integrare il presupposto d’imposta non può trovare qui accoglimento alcuno.

Non resta che concludere per la possibilità di decidere il ricorso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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