Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24051 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24051 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

Data pubblicazione: 23/10/2013

ORDINANZA
sul ricorso 19785-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CAMASTRA COSIMO DAMIANO;
– intimato avverso la sentenza n. 4289/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 12.72010, depositata il 19/08/2010;

g2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

te

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 19785 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

• r.g. n. 19785/2011 Inps c. Camastra Cosimo Damiano
‘ Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Bari Cosimo Damiano Camastra, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla differenza

di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari, che la accoglieva limitatamente al ricalcolo dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2001, riconoscendo il
diritto del ricorrente alla inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimato non si è costituito;
2. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97,
all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ.
ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata
“quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
3. Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per
cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione
– definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti sti1

dell’indennità di disoccupazione degli anni 2000 e 2001; il ricorrente – premesso che il trattamento

pulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996
n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto
a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti
legali da parte dell’autonomia collettiva”;
4. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale,

del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il
calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva”;
5. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel
merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con
il rigetto della domanda di inclusione della “quota t.f.r.” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili sia dal recente consolidarsi
dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto riferimento sia dall’intervento legislativo da ultimo ricordato, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della “quota t.f.r.” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che” L’art. 4

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