Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24051 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 24051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13150-2016 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’AQUILA REALE 25/A, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LUIGI VETERE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la

controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza

del ricorso: 1) infondato il primo motivo giusto principio espresso

da questa Corte con la sentenza n. 16293 del 2016. 2) Inammissibile

per genericità il secondo motivo. 3) assorbito il terzo motivo.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio:

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate di Lecce con atto di citazione del 22 giugno 2004, conveniva in giudizio D.S., esponendo che in data 22 marzo 1994 l’Ufficio Iva di Lecce aveva notificato al convenuto n. 4 avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 1979 al 1982 e, in data 7 ottobre 1987 veniva notificato a D.S. altro avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1983, che, pertanto l’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo le relative somme ed i ruoli venivano consegnati al concessionario per la riscossione, il quale, a sua volta, in data 10 settembre 2003 provvedeva alla notifica degli avvisi di mora e veniva, altresì, esperito pignoramento immobiliare con esito negativo. Con atto registrato il 28 giugno 1999, il convenuto D.S. rinunciava all’eredità della madre B.M.E. deceduta il (OMISSIS) e, con successiva dichiarazione resa alla Sobarit il D.S. dichiarava di volersi avvalere dei benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, senza tuttavia provvedere al pagamento delle somme dovute nei termini di legge.

Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate di Lecce chiedeva di essere autorizzata ad accettare l’eredità rinunziata dal D.S. in data 24 giugno 1999 in nome e per conto del rinunziante.

Si costituiva D.S.C., eccependo l’intervenuta prescrizione e la consequenziale estinzione dei diritti asseritamente posti a base della pretesa attrice, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 2120 del 2012 accoglieva la domanda ed autorizzava l’Agenzia delle Entrate di accettare l’eredita della B. in nome e per conto di D.S.C. al solo fine di soddisfare le proprie ragioni creditorie e fino alla concorrenza dei propri crediti.

La Corte di Appello di Lecce pronunciandosi su appello di D.S.C., in contraddittorio con le parti, con sentenza n. 170 del 2016 rigettava l’appello e condannava l’appellante al rimborso delle spese del giudizio. Secondo la Corte di Appello di Lecce, la prescrizione invocata dal D.S. nel caso concreto non si era verificato perchè andava attribuito effetto interruttivo ad un precedente giudizio introdotto con citazione del 21 ottobre 1994 con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell’atto di disposizione, con il quale D.S.C. trasferiva alla madre B. tutti suoi diritti immobiliari.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.S.C. con ricorso affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso D.S.C. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere l’atto di citazione del 21 ottobre 1994 notificato per conto dell’Agenzia al D.S. valido atto interruttivo della prescrizione perchè privo dei requisiti richiesti e voluti dall’art. 2943 c.c., comma 4. In particolare secondo il ricorrente, l’atto di citazione di cui si dice non avrebbe effetto interruttivo della prescrizione perchè non conterrebbe intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà dell’Amministrazione finanziaria di far valere il proprio diritto vantato nei confronti di D.S. con l’effetto sostanziale di metterlo in mora.

1.1. – Il motivo è infondato. Infatti la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui – essendo legittimati ad esperire l’azione revocatoria i creditori i quali abbiano interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del loro credito, l’accertamento di tale credito è presupposto indefettibile dell’azione revocatoria, ragion per cui non v’è necessità di specifica, separata domanda, potendo il giudice accogliere la revocatoria solo se abbia accertato l’esistenza del credito garantito. Come è stato detto da questa Corte (Cass. 16293 del 2016) “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicchè la proposizione di un’azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest’ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio”.

Pertanto, la decisione sul punto adottata dalla Corte di Appello è fondata su motivazione congrua ed immune da vizi logici, e si sottrae, pertanto, alle censure denunziate sotto questo profilo dalla ricorrente.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione l’atto – di citazione del 21 ottobre 1994 perchè lo stesso risulterebbe prodotto in atti irritualmente. In particolare tale documento, secondo il ricorrente non sarebbe stato prodotto nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. previa specifica indicazione del documento stesso nella comparsa di costituzione, non risulterebbe alcuna richiesta di acquisizione agli atti del processo del predetto atto di citazione del 21 ottobre 1994 quale documento nuovo indispensabile ai fini della decisione.

2.1. – Il motivo è inammissibile per genericità. Infatti, come rileva lo stesso ricorrente (pag. 7 del ricorso) l’Agenzia delle Entrate con comparsa di risposta del 6 settembre 2013 si costituiva in giudizio e rilevava come ” (…) alcuna prescrizione fosse maturata in favore del sig.. D.S. per i crediti vantati nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate essendo stata interrotta tra l’altro dalla notifica dell’atto di citazione del 21 ottobre 1994 avvenuto in data 26 ottobre 1994 ed indicava a sostegno e riprova dell’avvenuta notifica del predetto atto di citazione gli avvisi di ricevimento contenuti nel proprio fascicolo di parte relativo alla memoria istruttoria 15 maggio 2006 (….)”. Il documento di cui si dice, dunque, stando a quanto riportato dal ricorrente nel proprio ricorso (pag. 7) risulta depositato con la comparsa di risposta e di costituzione dell’Agenzia delle Entrate, del 6 settembre 2013.

3.= Con il terzo motivo di ricorso D.S. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Giudice di appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancanza dei requisiti di cui all’art. 2943 c.c., comma 4, con riferimento alla dichiarazione resa dal sig. D.S.C. alla Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dei benefici di cui alla L. n. 298 del 2002, art. 12.

3.1. – Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti motivi dato che, dovendo considerare che non si era verificata la prescrizione di cui si dice, per la interruzione di cui si è detto, rimane ininfluente valutare se la dichiarazione resa dal sig. D.S.C. alla Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dei benefici di cui alla L. n. 298 del 2002, art. 12, avesse o meno carattere interruttivo della prescrizione di cui si dice.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2500 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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