Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24050 del 23/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24050 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16337-2011 proposto da:
IVONE ANTONIA VNINTN49C67F376G, IVONE ORONZO
VNIRNZ39A25F3760, IVONE VITA VNIVTI41E56F376C in
qualità di eredi di Annese Anna Francesca, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO,
giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

Data pubblicazione: 23/10/2013

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

BARI del 17.5.2010, depositata il 19/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 16337 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

v

avverso la sentenza n. 2899/2010 della CORTE D’APPELLO di

- 16337/2011 Ivone Oronzo e altri (eredi di Annese Anna Francesca) c. Inps
” Oggetto: retribuzione pensionabile operai agricoli.

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Con ricorso al Tribunale di Bari Anna Francesca Annese, operaia agricola a tempo determinato,
titolare di pensione Inps, lamentava che l’Istituto avesse calcolato detta prestazione in misura

aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile di ciascun anno, al
salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del lavoro, i quali determinavano il salario
medio convenzionale non già dell’anno in cui il lavoro era stato prestato, ma dell’anno
immediatamente precedente; ciò premesso chiedeva la condanna dell’Istituto alla riliquidazione
della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale del D.P.R. pubblicato nell’anno
successivo. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito accoglieva la domanda e la statuizione
veniva riformata dalla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza impugnata, la rigettava;
Avverso detta sentenza il soccombente ha proposto ricorso;
L’Inps resiste con controricorso, illustrato anche con memoria;
Il ricorso è manifestamente infondato;
E’ stato infatti affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose altre conformi: da ultimo Cass.
n. 12143/2011) che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la
retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando l’art. 28 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla
media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando
conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo,
che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella
disposizione di cui all’art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nell’interpretare
autenticamente l’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in
favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato
l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30
ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad
uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno
precedente”;
Si consideri poi che questa tesi è stata da ultimo confermata dalla disposizione di interpretazione
autentica di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009, il quale recita: «Il terzo comma
1

inferiore rispetto al dovuto, perché, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28,

dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto
del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai
contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione
degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma
dell’art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato». Quest’ultima
nonna, a sua volta, dispone che «Per i salariati fissi l’ammontare della retribuzione comprensiva del

retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell’anno precedente»;
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 del 30/09/2011: a) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal
Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe; b)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della detta legge
23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma,
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal
Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e
che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.,
Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità,
trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo
precedente alla innovazione introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n.
326/2003;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della

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