Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24050 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 16/11/2011), n.24050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA appartenente al “Gruppo Bancario Monte

dei Paschi di Siena”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso

lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso dagli

avvocati CENNA PAOLO, STEFANO SARZI SARTORI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Agricola Mantovana impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso della somma di L. 2.500.000.000 presentata a fronte del credito irpeg risultante dalla dichiarazione dei redditi 1993. La CPT di Milano decideva il ricorso con declaratoria del diritto di credito e condannando l’Ufficio “al pagamento delle spese di lite per complessivi Euro 3200,00”. La Banca proponeva appello lamentando omessa pronuncia sulla domanda di condanna, nonchè “l’esiguità delle spese liquidate a fronte di una richiesta per Euro 107.980,00 giustificata da una parcella professionale in linea con quanto previsto dalla Tariffa”.

Decidendo la causa la CTR “in accoglimento dell’appello della contribuente, ordina all’Ufficio il rimborso di Euro 1.292.142,25 oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo. Liquida le spese di lite in via equitativa in Euro 40.000,00 per il giudizio di primo grado ed in Euro 40.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre gli accessori di legge”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza. La contribuente intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si assume che l’appello della Banca era inammissibile per difetto di interesse, perchè già la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda.

Il motivo è infondato, la CTP aveva pronunciato soltanto una declaratoria di fondatezza della pretesa, che non avrebbe potuto costituire valida premessa di una azione esecutiva. Non vale l’osservazione che, se l’amministrazione non avesse spontaneamente adempiuto, sarebbe stato possibile il ricorso al giudizio di ottemperanza regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 perchè anche quel rimedio è dato per il mancato adempimento di una sentenza esecutiva di condanna, ed il contribuente sarebbe in ogni caso rimasto privo di una forma di tutela consentitagli dal sistema, cui non era tenuto a riununciare.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e dell’art. 77 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta che le norme invocate non contemplano “La possibilità di procedere ad una liquidazione delle spese sulla scorta di criteri asseritamente equitativi”, “dovendosi al contrario ritenere che il giudice di merito, al fine della suddetta operazione di liquidazione, sia vincolato alla verifica della congruità delle spese di lite richieste da esporre dettagliatamente in apposita nota spese) rispetto alla tariffa professionale applicabile, avuto riguardo al valore della lite ed alla attività processuale svolta”.

Il motivo è inammissibile perchè non consente di accertare l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) sotteso alla domanda di riforma della decisione impugnata. Non sono forniti elementi per ritenere che la liquidazione delle spese processuali operata in base al valore della lite ed alla attività processuale svolta sarebbe stata più favorevole alla parte soccombente di quella impugnata col ricorso per cassazione.

Va dunque respinto il ricorso, e deciso in punto spese in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia dell’Entrate al rimborso delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00 di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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